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Unict e il caso Sigenco: La replica del prof. Sanfilippo

07-10-2015 08:41

Pierluigi Di Rosa

Cronaca, Università,

Unict e il caso Sigenco: La replica del prof. Sanfilippo

Anche l'altro professore-avvocato citato nell'articolo dedicato al "Caso Sigenco" si dichiara offeso e annuncia le solite azioni. Non capiamo per qual

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Anche l'altro professore-avvocato citato nell'articolo dedicato al "Caso Sigenco" si dichiara offeso e annuncia le solite azioni. Non capiamo per quale motivo, abbiamo solo dato una notizia. Ribadiamo il nostro rispetto per i due professionisti, anche perché non li conosciamo, e confermiamo che non erano certo loro oggetto della nostra attenzione



Egregio Direttore,



apprendo con vero stupore dell’articolo a firma di Pierluigi Di Rosa del 1° ottobre 2015, che ritengo gratuitamente offensivo della mia reputazione morale e professionale, e mi corre l’obbligo di trasmettere per la pubblicazione sul Suo quotidiano la seguente rettifica ai sensi della disciplina vigente.
Devo anzitutto contestare l’affermazione, che si legge nel detto articolo, secondo cui «l’avv. Sanfilippo è notoriamente allievo del prof. avvocato Vincenzo Di Cataldo». Essa non è conforme al vero.
Lo scrivente è infatti studioso che si onora di essersi formato nella Scuola di Diritto commerciale fondata dal prof. Giuseppe Auletta, com’è noto composta da numerosi giuristi appartenenti non solo all’Ateneo catanese, ma alle più prestigiose istituzioni universitarie del nostro Paese, dalle diverse ed illustri personalità scientifiche. Mi onoro pure di aver avuto come relatore di laurea e prima Guida accademica - a partire dal lontano 1992, quando il prof. Di Cataldo apparteneva ad altra Facoltà - il prof. Mario Libertini, oggi emerito di Diritto commerciale dell’Università Sapienza di Roma. E chi scrive è ordinario di Diritto commerciale dell’Università di Catania, ed ha quindi da tempo completato il cursus accademico raggiungendo la fascia apicale della docenza.
L’affermazione, poi, secondo cui avrei scritto con il prof. Di Cataldo «numerosi libri e pubblicazioni» è parimenti contraria al vero.
Come da curriculum consultabile sul sito universitario (al seguente link http://ws1.unict.it/paginadocente/uploads/cit_6d8370bf725a3e99da6f3e206777c671.pdf), non ho infatti mai pubblicato alcuno scritto scientifico congiunto con il prof. Di Cataldo. 
Ho soltanto curato, assieme allo stesso, la raccolta materiale degli atti di due convegni tenutisi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, atti editi nei due volumi richiamati dall’articolo, che non contengono alcuna pagina scritta congiuntamente con il prof. Di Cataldo (e v. i relativi indici degli editori su https://www.giuffre.it/49888/INDICE_496013.pdf e su http://www.giappichelli.it/la-responsabilit-sociale-dellimpresa,3488851 ) Ma ciò che è più grave, e su cui non esiterò ad adire tutte le opportune sedi per l’accertamento della verità, è l’accostamento del nome dello scrivente, quale difensore dell’Ateneo contro il Fallimento SIGENCO s.p.a., a quello del prof. Di Cataldo, quale legale della SIGENCO prima del fallimento della stessa; accostamento che il predetto articolo opera al fine, non nascosto, di stigmatizzare nella mia persona il difetto di indipendenza e autonomia nell’esercizio del ministero difensivo affidatomi dall’Ateneo, quasi quale strumento di combine ordita dalla stessa Istituzione universitaria ai propri danni e a vantaggio di una società sua debitrice. Tale accostamento è scopertamente diffamatorio, giacché, fermo quanto sopra, è anche ben noto che:
a) nessuna cointeressenza di ordine professionale sussiste tra il mio Studio legale e quello del prof. Di Cataldo, che non hanno mai assunto né congiuntamente né disgiuntamente patrocini difensivi o qualsivoglia incarico consulenziale comune;
b) SIGENCO è società attualmente assoggettata al Fallimento dichiarato dal Tribunale di Catania, di tal che, all’evidenza, controparte dell’Ateneo non è la società SIGENCO stessa, ma la sola Curatela fallimentare (nella persona di professionista terzo nominato dal Tribunale), e pertanto né la società SIGENCO né il suo legale potrebbero mai disporre di alcun pur minimale potere d’influenza sui provvedimenti che verranno assunti in ordine al credito dell’Ateneo, nella procedura fallimentare, su proposta del Curatore, dal Giudice Delegato ed, eventualmente in seconde cure, dal Tribunale fallimentare; 
c) SIGENCO non potrebbe comunque avere alcun concreto interesse a contrastare la pretesa creditoria dell’Ateneo, considerato che il patrimonio di SIGENCO è interamente e definitivamente acquisito al soddisfacimento dei creditori dal Fallimento e, in caso di sua revoca definitiva all’esito del pendente giudizio di legittimità, dalla Procedura di concordato preventivo, che prevedeva già la cessione integrale dei beni ai creditori. Del resto, la stessa SIGENCO ha per tabulas riconosciuto il credito dell’Ateneo per il pagamento indebitamente ricevuto con nota acquisita al protocollo generale dell’Ateneo in data 22 febbraio 2013.
Tanto si doveva a necessaria rettifica e corretta informazione dei Lettori.
Catania, 4 ottobre 2015             



prof. avv. Pierpaolo M. Sanfilippo


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