TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Oggetto: Richiesta di rettifica contenuto articolo pubblicato in data 19.10.2020 sulla testata giornalistica on line Sudpress.
Sono venuto a conoscenza che sulla testata giornalistica on line Sudpress è stato pubblicato un articolo dal titolo "Amministratori Giudiziari nominati daI Tribunale di Catania: 6 (sei) professionisti 420 (quattrocentoventi) incarichi" che contiene notizie non vere.
Il disposto dell'art. 35 d.lgs. 159/2011, che regolamenta "nomina e revoca dell'amministratore giudiziario" nel campo delle procedure di prevenzione, contrariamente a quanto sostenuto nell'articolo pubblicato, è sempre stato rispettato dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania e lo è stato anche con riferimento alla persona dei sei amministratori dr. Salvatore Belfiore, avv. Francesco Carpinato. dr. Angelo Bonomo, dr. Salvatore
Virgillito. dr. Luciano Modica e avv. Pasquale Castorina.
Contrariamente a quanto affermato nell'articolo in questione, nessuno dei citati
professionisti ha in corso più di tre incarichi giudiziari conferiti dalla Sezione Misure di Prevenzione di questo Tribunale (il dott. Belfiore ha in corso n. 1 incarico, l'avv. Carpinato ha in corso n. 3 incarichi, il dott. Bonomo non ha in corso alcun incarico, il dott. Virgillito ha in corso n. 3 incarichi, il dott. Modica ha in corso n. 1 incarico, l'avv. Castorina non ha in corso alcun incarico).
A fronte dei complessivi 420 incarichi, erroneamente attribuiti dalla testata giornalistica ai sei amministratori giudiziari, sulla base di fonti che evidentemente non sono state adeguatamente verificate dall'autore dell'articolo, il Tribunale Misure di prevenzione, negli ultimi sei anni, dal 1.7.2014 al 19.10.2020, ne ha invece conferiti ai citati professionisti complessivamente (tenuto conto di quelli ormai esauriti e di quelli revocati o rinunciati) n. 21. di cui n. 3 al dott. Belfiore, n. 8 al dott. Carpinato. n. 1 al dott. Bonomo, n. 4 al dott. Virgillito, n. 4 al dott. Modica, n. 1 all.avv. Castorina.
Ne deriva che la Sezione Misure di Prevenzione di questo Tribunale ha correttamente applicato le disposizioni di legge che regolano l'attribuzione degli incarichi assegnati a professionisti iscritti in appositi albi, secondo regole di turnazione che tengono conto della natura e dell'entità dei beni in sequestro, delle caratteristiche delle attività aziendali da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione; esattamente come la legge prevede.
Non essendo stati conferiti ai professionisti citati, presso la Sezione Misure di Prevenzione, il numero di incarichi che la testata giornalistica attribuisce loro, nell'articolo pubblicato il 19.10.2020 sono stati rappresentati dati errati e ed è stata fornita una notizia non vera.
Pertanto, si chiede, ai sensi della legge sulla stampa, la pubblicazione di una immediata rettifica che abbia gli stessi caratteri di diffusività della notizia errata.
Infatti, l'errata rappresentazione della realtà dei fatti contenuta nel suddetto articolo potrebbe ingenerare dubbi sulla correttezza dell'operato della
predetta Sezione e del Tribunale.
Peraltro, l'ultima ispezione ministeriale ordinaria, la cui relazione è stata pubblicata nel maggio 2020, non ha rilevato alcuna anomalia nel conferimento degli incarichi di amministrazione giudiziaria conferiti dal Tribunale di Catania.
Ciò costituisce la più ampia e definitiva conferma della correttezza dell'operato dell'Ufficio. Catania, 20 ottobre 2020.
Il Presidente del Tribunale
dott. Francesco Mannino
Ospitata doverosamente la richiesta di rettifica del Presidente del Tribunale di Catania, ed onorati dell'attenzione, si prova a chiarire meglio il ragionamento alla base dell'articolo contestato.
Devo infatti dargli seguito, rispettosamente, perché non posso permettermi di far subire al giornale, per mia colpa, la sola idea che possa aver pubblicato cose non vere, non verificate o imprecise: in dieci anni non è mai accaduto e neanche in questo caso.
È una replica che non avrei voluto dover scrivere, perché essere costretto a rispondere ad un'alta istituzione, che rispettiamo in ogni caso, è insidioso, a maggior ragione se alla base vi è un'evidente malinteso sulle intenzioni, considerato che non si intendeva mettere in discussione legittimità di atti adottati da una specifica Sezione del Tribunale di Catania, quanto l'inadeguatezza della norma.
È un'opinione, ovviamente, ma il caso posto del cumulo di incarichi di natura giudiziaria in capo a singoli soggetti era, e resta, di sicuro interesse pubblico.
Per questo sono davvero dispiaciuto di non essere riuscito a spiegare con la dovuta chiarezza il senso dell'articolo che ha provocato l'altissimo intervento del Presidente del Tribunale di Catania, che ha ritenuto di dover affermare che sono state scritte cose non vere, tanto da dover invocare il suo buon diritto alla rettifica.
Rispetto, ovviamente e sinceramente, il punto di vista del Presidente Mannino, ma devo ribadire che oggetto dell'articolo non era certo la correttezza dell'operato del Tribunale e delle sue varie Sezioni, che non sta a me sindacare e comunque non in questi termini.
L'articolo intendeva semplicemente segnalare che se a singoli professionisti è consentito, dalla legge, di ricoprire CON-TEM-PO-RA-NE-A-MEN-TE decine di incarichi peraltro estremamente complessi, a prescindere dalla sezione o singolo magistrato che li conferisce, bhe, quella norma è semplicemente sbagliata.
Questo voleva essere il senso dell'articolo ed in questo senso intendo rivendicarne il ragionamento, al netto delle precisazioni del Presidente in ordine al numero di incarichi conferiti ai singoli professionisti e che peraltro lasciano alcune perplessità che proverò a chiarire nel prosieguo.
Probabilmente ho involontariamente procurato confusione citando, ma voleva essere solo un richiamo, l'art. 35 del Codice Antimafia, limitando il campo d'indagine che invece doveva essere più ampio, riguardando il carico di lavoro dei professionisti, a prescindere, lo ripeto, dalla singola autorità che quegli incarichi ha conferito.
Poi, sul limite dei tre incarichi imposto dall'art.35, se debba intendersi limite generale o solo da applicarsi ad ogni singola sezione o, addirittura, ad ogni singolo magistrato competente, come nel caso degli "incarichi fiduciari" conferiti dai singoli GIP a professionisti persino neanche iscritti all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, si apre un mondo di interpretazioni giuridiche che magari rinviamo ad altro momento e possibilmente dando voce a personalità più adeguate di noi.
È un tema importante.
Fatta la premessa, veniamo al contenuto dell'articolo ed alle contestazioni.
Le fonti: si tratta di visure tratte dalla Camera di Commercio.
Gli incarichi: sono quelli espressamente indicati come attuali, cioè svolti in questo momento e contemporaneamente, dalle stesse visure.
Ai fini dell'articolo non rilevava e non rileva se essi siano assegnati da una specifica Sezione del Tribunale, quello che interessava rappresentare era il loro cumulo in capo a singoli professionisti, e questo ci pare dimostrato.
Veniamo alle singole posizioni che abbiamo segnalato nell'articolo contestato.
Ci occupiamo per primo dell'avvocato Pasquale Castorina perché è probabilmente la posizione che chiarisce meglio delle altre l'equivoco sorto con il Presidente del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale, nella sua richiesta di rettifica, afferma che l'avvocato Castorina non ha in corso alcun incarico, riferendosi ad incarico conferito dalla Sezione Misure di Prevenzione.
In effetti l'avvocato Castorina è stato nominato quale Amministratore Giudiziario di uno dei più importanti sequesti in corso, quello della Sicula Trasporti, in via "fiduciaria" direttamente dal GIP delegato che lo ha affiancato ad altri due amministratori giudiziari, Virgillito e Belfiore, che risultano invece iscritti nell'Albo nazionale.
Ma sempre amministratore giudiziario è, a prescindere da chi ed a quale titolo lo abbia nominato: infatti, si segnala, l'avvocato Castorina non risulta neanche iscritto nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari ma viene nominato a tale incarico a titolo fiduciario dal GIP e somma questo incarico ad altri sempre conferiti dallo stesso Tribunale di Catania.
Quindi, ai fini del ragionamento alla base del precedente articolo, il fatto che rileva è che l'avvocato Castorina, come gli altri professionisti, somma numerosi e diversi incarichi, dall'amministrazione giudiziaria alla custodia alla curatela fallimentare, tutti conferiti dal Tribunale di Catania, anche se da diverse sezioni o addirittura singoli magistrati.
Non era, quindi, in discussione la legittimità dei conferimenti che non sta ad un articolo prospettare, ma per quanto chiarito sopra, deve ritenersi che l'assunto circa l'eccessivo numero e varietà di aziende gestite CON-TEM-PO-RA-NE-A-MEN-TE dai singoli professionisti risulta confermato dagli atti documentali che, a questo punto, è bene rassegnare per come risultano dalla nostra fonte che, ripetiamo, è la Camera di Commercio del Sud Est, le cui risultanze dovrebbero essere attendibili al di là di chi la gestisce pro tempore.
Per sgombrare quindi il campo da ogni dubbio, mettiamo a disposizione di chi legge gli atti sui quali abbiamo fondato il ragionamento dell'articolo contestato per consentire a ciscuno di formarsi la propria opinione e, speriamo, evitare ulteriori malintesi.
PASQUALE CASTORINA
SALVATORE BELFIORE
FRANCESCO CARPINATO
ANGELO BONOMO
LUCIANO MODICA
SALVATORE VIRGILLITO
SARÁ ANCHE TUTTO LEGITTIMO, CI MANCHEREBBE, MA A NOI DEL TUTTO NORMALE NON PARE.