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Il caso delle 12 mila ricette false: gli avvocati invocano...la presunzione di innocenza

30-06-2020 02:17

Pierluigi Di Rosa

Cronaca,

Il caso delle 12 mila ricette false: gli avvocati invocano...la presunzione di innocenza

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Lo scorso 19 giugno abbiamo trattato il caso di una sentenza che ha riconosciuto, in primo grado, le responsabilità penali in un caso di truffa e falso ai danni dell'ASP 3 di Catania.

Tuttavia


il fulcro dell'articolo era l'esiguità della sanzione comminata dal competente organo dell'assessorato regionale alla Salute

, valutazione che confermiamo in toto:


a fronte dei fatti contestati, evidentemente riconosciuti come veri dalla stessa commissione, la decurtazione del 20% della retribuzione per 5 mesi è oggettivamente ridicola e per di più diseducativa!

In ordine poi alla presunzione di innocenza sino al terzo grado di giudizio richiamata dai legali, si concorda sul principio, ma deve ritenersi che debbano comunque scattare immediatamente, al primo accertamento, tutele adeguate all'interesse pubblico: in attesa della Cassazione capita sovente che i danni si ripetino moltiplicandosi e non è tollerabile. Infine, in ordine alla posizione del medico Siroti ed alla sua asserita recidività da parte del giudice di primo grado, dobbiamo confermare che abbiamo anche ricevuto un verbale dell'ordine dei medici con una


altra strana "sanzione", per altro caso, che lo "colpisce" con una sospensione da eseguirsi...mentre è in ferie.

Le perplessità su un sistema che appare troppo lasco aumentano e ci torneremo.


Le posizioni dei due imputati appaiono, dalle ricostruzioni dei rispettivi legali, decisamente differenziate, con la difesa del farmacista Gulizia che asserisce come il suo assistito non avesse alcun obbligo di controllo sulle prescrizioni ricevute e come potesse non sapere della loro falsità; più complesso il ragionamento a difesa del dott. Siroti, che in diverse parti non abbiamo compreso e comunque non ci pare confuti, in punto di logica, le motivazioni della sentenza di primo grado.


Tuttavia, per quanto non riteniamo affatto ricorrano gli estremi del diritto di rettifica, (persino sui termini di "prescrizione" che in realtà vengono invocati dalle difese in corso di processo), si deve ribadire che i fatti vengono confermati per come raccontati nell'articolo, ma per dovere di cortesia riportiamo integralmente le note inviataci dai legali degli imputati, lasciando ai lettori/utenti/contributori del Servizio Sanitario Nazionale ogni valutazione.


Avvocato Eleonora Baratta, difesa dott. Salvatore Siroti

Gent.mo Direttore editoriale, Pierluigi Di Rosa,


Nell’interesse e quale Difensore di fiducia del Dott. Salvatore Siroti, oggetto d’attenzione in articolo a Sua firma, pubblicato in rete lo scorso 19/6/2020, su ‘Sud Press, giornalismo d’inchiesta’, ove veniva dato dell’


assurdo

’ al caso del mio assistito definendolo “


medico ASP Catania condannato per truffa milionaria cui la Regione applica la sanzione … del bisticcio

”, chiedo che venga dato pari spazio di replica al medesimo.


Premesso che si pone in relazione in modo errato quanto avrebbe statuito di recente “


il Collegio Arbitrale di Medicina Generale dell’Assessorato della Salute del governo Musumeci

” nei suoi confronti, con decisione penale di primo grado, peraltro, impugnata dallo stesso con la scrivente, resa per diverso fatto in concorso con altro malcapitato farmacista, parimenti attenzionato nel Suo.


Si tiene a specificare, inoltre, che risulta ancora non conforme al vero che quest’ultimo processo penale sia “


finito in prescrizione

” e “


quindi, tarallucci e vino

”, contestando a tal uopo fortemente anche il luogo comune della prescrizione in tal senso intesa, ovvero “


beffa finale

”. E ciò dato che se lo Stato non è risultato tempestivo nel giudicare alcuni presunti fatti illeciti, decorsi quasi un quindicennio da essi, è oltremodo giusto che rinunci, comunque, alla sua pretesa punitiva.


Tanto senza considerare che proprio perché proposto appello avverso la sentenza “


della Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania

” in persona del “


Giudice monocratico, Roberto Passalacqua

”, il Collegio di secondo grado


potrebbe

riformarla in senso favorevole agli imputati, facendo crollare l’impianto della definita “


accusa pesantissima

”, non rivelandosi affatto “


recidivo

” il medico che si assiste. Ma anche ove ciò non occorra, prima di un definitivo giudizio sui fatti de quo, esaurite tutte le fasi di gravame, in ossequio al principio costituzionale di non colpevolezza ovvero presunzione d’innocenza, allo stato non ancora ribaltato nonostante l’imperante giustizialismo, si rivelano mere illazioni quelle su come si possano sintetizzare i giudizi sul mio assistito.


Così come, parimenti, si rivela singolare intendere la sanzione irrogatagli da organi competenti disciplinarmente del “


Governo regionale

”, che forse si vuole in tal modo unitamente colpire,


“uno schiaffo ad ogni principio di ragionevolezza e legalità

”, afferenti piuttosto a tutt’altro.


Che il Siroti sia stato tratto a giudizio unitamente alla propria moglie -e ad altro coimputato e la propria- per due distinte fattispecie di reato, presuntivamente commesse nel periodo 2006/2010 (delle quali una modificata data la constatata natura di certificato, per la parte ricognitiva e di autorizzazione amministrativa, piuttosto che atto pubblico della ricetta) e, poi, condannati solo gli uomini ed assolte le coniugi, nulla quaestio.


Ma è infierire ritenere accertato, quando così non è, che in qualità di medico di medicina generale convenzionato col l’AUSL 3, con studio nello stesso Comune di Raddusa, lo stesso abbia compilato prescrizioni mediche attestanti terapie farmacologiche dubbie, procurando a sé o ad altri, in caso non veritiere, l’ingiusto profitto della percezione di somme pari ad oltre un milione di euro, senza specificare che tale solo se commisurato alle due migliaia di ricette emesse nel quinquennio considerato, indi assolutamente


non abnorme se tutte legittime

, anche alla luce della corretta interpretazione delle dichiarazioni in atti, non quindi con le conseguenze tratte in articolo, definendo in grassetto financo “


aberrante

”altro non connesso e cioè “


la delibera di una paginetta”

, conclusione di diverso procedimento disciplinare in cui ricollegata valenza negativa al fatto che il Dott. Siroti non si sarebbe “


mai presentato

”, censurandone in modo inquisitore financo tale scelta, quando lo stesso


potrebbe aver avuto difficoltà logistiche e/o deambulatorie

, sì come in maiuscolo definendo a torto “disarmante” la sanzione di “


poche centinaia di euro a fronte di danni milionari

” mai accertati ma soprattutto non relativi ad essa. Aggiungendo, ancora in grassetto, “


ma dove vogliamo andare?

” in modo oltremodo ingiusto oltre che non conforme al vero. Stante che non definitive, non ci si stanca di ripeterlo, entrambe le richiamate irrogate sanzioni ed in particolare infondate le ipotesi delittuose come emerge dallo stesso corpo del provvedimento riportato on line solo in parte.


Da nulla risulta, infatti, che i farmaci con le ricette incriminate fossero relativi a patologie mai sofferte dai pazienti (lo afferma il giudice in sentenza, ndr)

, poco valendo le esitazioni e dimenticanze mostrate da veri intestatari delle stesse, potendo ciò ricollegarsi a mero falsato ricordo, quando invece la prevalenza ne ha confermato la genuinità. Soprattutto considerato che la supposta sproporzione fra confezioni dei farmaci e periodo di tempo delle relative prescrizioni non può, sic et simpliciter, rendere comprovato il


riportato malamente capo d’imputazione

, in assenza di reali certi metodi di calcolo su detti sostenuti squilibri, fondandosi il perimetro decisionale su elementi monchi quali il fatto che i medicinali risultassero prelevati tutti presso la farmacia del coimputato, sita in Ramacca e non in Raddusa.


Quando invece ciò ben poteva ricollegarsi a quanto evidenziato da molti testi escussi che hanno circostanziato la scelta di recarsi non dal compaesano farmacista, ma dieci minuti d’auto da questi, perché ritenuta meglio fornita l’altra vicina e/o più conveniente dati gli sconti su ciò che non risultava mutuabile. Ma anche a voler prescindere dall’esoso costo di alcuni prodotti, per note scelte delle case farmaceutiche, a scopo di lucro sulla salute altrui, di tal che potrebbe congetturarsi accordo criminoso tra qualsivoglia medico prescrittore (ma non prescritto!) e farmacia, se analizzatene tutte le ricette, potevano ben prosciogliersi non solo le coniugi degli imputati, citati in articolo, ma i medesimi o per quel che qui rileva il Dott.Siroti, apparendo appunto qualificabile al più come mero sospetto quanto ipotizzato dalla Procura, cioè inidoneo a supportar la invece intervenuta condanna quello che gli è stato riferito contra dagli inquirenti, confidando perciò tanto il medesimo nel sindacato giurisdizionale dei Giudici di seconde cure.


Ecco perchè sostenere che “i fatti restano” si rivela solo congettura.


Così come accostare “


intervento del Procuratore Capo della Repubblica di Catania

”, come quantomeno riconosciuto non riferito a quanto “


nell’articolo

”, che lungi dall’esser “


perfetta sintesi

” del narrato che si contesta, nulla avendo a che spartire col ‘Fenomeno criminale particolarmente complesso e grave’ se non ‘quasi scolastico’ in ordine alla ‘politica regionale decennale …sicuramente criminogena’ se consente ‘ad imprenditori senza scrupoli di potere lucrare grosse somme di denaro’ e che ‘ingenera quasi a livello di selezione naturale una classe …che appunto si propone per svolgere …attività di servizio sapendo che se vengono violate determinate norme possono ricavare quantità di denaro esorbitanti’ che ‘poi serviranno a corrompere quei pubblici amministratori …funzionari che dovrebbero controllare la regolarità del servizio’, producendolo con ciò ‘lo stesso sistema politico che … come veri e propri sciacalli’ inciderebbe ‘sulla salute delle persone’, riferendosi di certo a condotte –magari attuate da altri e a livelli superiori in questo non del tutto decorso periodo pandemico, ma si vuol restar fiduciosi nella legittimità di quanto operato nel nostro interesse…- non solo diverse ma del tutto distanti da quelle poste in essere dal Siroti.


Tanto si doveva. Cordiali saluti.


Avv. Eleonora Baratta


Avvocato Ignazio Danzuso - difesa dott. Andrea Gulizia

Egr. Direttore,


Le scrivo la presente nota in qualità di Difensore del Dott. Andrea Gulizia, in relazione all’articolo, a Sua firma, pubblicato sul Vs quotidiano on line il 19.06.2020, dal titolo “L


’assurdo caso del medico ASP condannato per truffa milionaria cui la Regione applica la sanzione … del bisticcio

”.


Ebbene, mi corre l’obbligo di segnalarLe che, diversamente da come riportato nel citato articolo, il processo non è affatto “


finito in prescrizione

”.


Infatti la - pur rispettabile - decisione del Giudice di Primo grado è già stata oggetto di formale impugnazione innanzi alla Corte di Appello, e, dunque si è in attesa del giudizio di gravame che, come a Lei ben noto,


potrebbe anche ribaltare

il primo verdetto.


Di conseguenza, le accuse mosse anche al Dott. Gulizia sono lungi, almeno alla data odierna, dal potersi ritenere accertate in via definitiva. Anzi, lo scrivente ritiene che siano molteplici i punti della decisione del Tribunale che la Corte di Appello potrebbe rivedere, così da giungere a ben altre conclusioni.


Ci si riferisce in


primis

alla circostanza che


resta ancora da dimostrare che il Dott. Gulizia fosse al corrente dell’asserita falsità delle ricette mediche

, laddove si consideri che in base anche al disposto dell’art. 38 del RD 1706 DEL 30.09.1938, “


I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia

.”


Ciò anche in ragione del fatto che


all’epoca delle contestazioni al farmacista non veniva attribuito alcun potere di verifica della ricetta

, che non fosse limitato alla sola corretta compilazione della stessa.


Ergo, il Dott. Gulizia non aveva alcuna facoltà, né alcun dovere, di verifica della tipologia di farmaco prescritto, rispetto alle patologie lamentate dal paziente.

Oggi, invece, il sistema sanitario prevede un sistema digitalizzato di registrazione e di archiviazione delle ricette, che consente ai farmacisti di procedere ad un corretto screening della posizione del singolo mutuato.


Né può contestarsi che, a prescindere da tali limiti formali nella verifica sussistenti all’epoca dei fatti, il Dott. Gulizia poteva comunque rendersi personalmente conto che a nome del medesimo soggetto venisse prescritta un’eccessiva assunzione di farmaci. Infatti, sempre all’epoca dei fatti, la farmacia Gulizia disponeva di tre banchi di consegna farmaci, e poteva contare su circa 7 unità lavorative.


Analogamente, non va tralasciato che risulta patrimonio di conoscenza comune che la ricetta è a tutti gli effetti un documento al portatore, e che dunque la mera presentazione della stessa impone al farmacista la consegna del farmaco. In effetti, anche nell’ambito del processo in oggetto, è stato accertato che il ritiro dei farmaci prescritti non avveniva sempre ad opera degli intestatari delle ricette, ma anche di loro delegati.


Il che comprova che anche la contestata falsità nella consegna del farmaco resta ancora tutta da dimostrare. Peraltro, i risultati delle perquisizioni operate dalla P.G. e dell’ispezione operata dall’allora U.S.L., depongono in senso contrario.


Quanto poi alla circostanza che i farmaci, pur prescritti da un medico operante a Raddusa, venivano prelevati presso la farmacia Gulizia, sita a Raddusa, e quindi “


distante 30 km

” dal citato studio medico, si evidenzia che molti testi della Difesa hanno confermato che la scelta di recarsi a Ramacca era dovuta anche alla circostanza che si tratta di una farmacia molto fornita, che applicava sconti sui farmaci non mutuabili.


In effetti, la farmacia Gulizia poteva contare su circa 8 rifornimenti giornalieri ad opera dei grossisti, il che conferma ulteriormente le ragioni della preferenza accordata alla stessa.


Non deve, quindi, sorprendere neanche la circostanza,  riportata anche nel Vs articolo, che il Dott.Gulizia effettuasse ingenti acquisti “


di farmaci, molto costosi

”, se sol si considera che, come emerso anche nel giudizio in esame, la farmacia gestita dallo stesso era molto estesa e fornita, nell’ordine anche di 68 mila preferenze farmaceutiche contestuali, nonché in servizio H24.


In conclusione, considerato che, come detto, la responsabilità del mio assistito risulta ancora


sub judice

, tanto si riteneva di doverLe comunicare, in linea con quella presunzione di innocenza che la nostra Carta Costituzionale garantisce ad ogni cittadino.


Distinti  saluti


                                                                        Avv. Ignazio Danzuso

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