Ci limitiamo a riportare i passi salienti della sentenza dichiarativa del fallimento della società calcistica rossoazzurra, arrivata dopo un travagliato percorso che a quanto si legge appare non sempre lineare.
Il precipitare della vicenda ha la sua data di certificazione Il 22 ottobre 2021, quando il Collegio Sindacale della società Calcio Catania SpA comunica con una sua nota lo stato di insolvenza, evidenziando una “perdita ultra azzerante” alla data del 30/6/2021: un atto dovuto che mette la parola fine alla ridda di comunicati che annunciano in continuazione ma senza nessuna solida base "opportunità di rioganizzazione societaria e aziendale e di conclusione di assunte (e non meglio precisate) trattative di cessione che sarebbero in corso".
Così si avvia la procedura innanzi al Tribunale Falllimentare presieduto dal dr. Mariano Sciacca con Relatore Fabio Letterio Ciraolo e Giudice Lucia De Bernardin.
Il Tribunale prende atto che "la resistente nella propria memoria di costituzione ha ammesso il proprio stato di insolvenza, avendo, tra l’altro, dedotto che “Come più volte enunziato, il fallimento accertato delle trattative per la dismissione o per l’ingresso di socio forte (in SIGI o nella controllata) non potrebbe che condurre automaticamente all’epilogo fallimentare. Non si tratta, quindi, di una sopravvivenza a tutti i costi, ma di una sopravvivenza alimentata dalle trattative e funzionale, ai fini del soddisfacimento dei creditori tramite procedura codificata di composizione della crisi."
Ed è la stessa società ad affermare: "Solo per serietà, non sussistendo, con alcuno degli interessati sulla scena, un accordo definitivo, non s’è proceduto al ricorso c.d. in bianco, con effetti protettivi. Tale ricorso si riterrebbe, pur a fronte della pronunzia del Tribunale della primavera scorsa, di segno contrario, del tutto abusivo, non potendo l’attuale compagine sostenere da sola il successo dell’accordo di ristrutturazione, né simulare di poterlo fare”.
E continua nella sua memoria deifensiva sostenendo "che ci sono concrete trattative in corso per la cessione della società, per come riportato nella memoria, e nelle more sono stati pagati debiti fiscali per circa euro 3.000.000,00 dall’1/8/2020 al 30/6/2021 attinenti a scadenze urgenti funzionali alla continuità. Non essendo ancora cessati gli effetti dell’emergenza sanitaria che attinge gli introiti, atteso che il centro sportivo è chiuso, gli incassi al botteghino sono praticamente assenti e i contratti di sponsorizzazione producono entrate per circa un terzo rispetto agli anni passati, la continuità è stata garantita da finanziamenti soci per circa euro 8.500.000,00 dall’1/8/2020 in poi. La situazione debitoria dall’1/8/2020 a oggi è complessivamente migliorata per circa euro 3.000.000,00. Insiste per il resto in memoria e chiede rinvio per comprovare ulteriormente nel breve termine il progredire delle trattive di cessione della società dedotte nella memoria e qui ulteriormente indicate, al fine di controdedurre sull’insolvenza prospettica”;
A questo punto il Tribunale cede la parola ai consulenti tecnici d’ufficio che, sulla base dell’analisi dei dati contenuti nella documentazione fornita dalla parte resistente, hanno accertato:
- al 30/9/2021, l’esistenza di un attivo circolante di appena euro 3.539.992,00, in gran parte costituito da crediti, avendo, tuttavia, evidenziato sia che la posta rientrante nel detto attivo contabilizzata come “Credito verso altri € 892.922” rappresenta, in realtà, “somme giacenti sui rapporti di c/c della Società, ma indisponibili in quanto oggetto di pignoramento presso terzi e/o sequestri conservativi (rispettivamente € 83 mila ed € 21 mila), da depositi cauzionali (€ 40 mila), da polizze vita stipulate con la Generali spa (€ 730 mila) date in pegno alla stessa a garanzia delle fideiussioni da quest’ultima rilasciate in favore della Lega per l’iscrizione al campionato e per gli ingaggi”, sia che le poste denominate “Depositi bancari € 10.902
- Denaro e valori in cassa € 2.547” rappresentano le “modeste disponibilità liquide esistenti al 30.9.2021. Si precisa che nei conti accesi ai depositi bancari è compreso il conto denominato “SIGI c/c contratto di tesoreria”.
Gli scriventi hanno, pertanto, richiesto il contratto che regola i rapporti finanziari intercorrenti tra la Società ed il suo socio unico.
In esito a tale richiesta è stato consegnato il documento denominato “convenzione di cash pooling” del 14.8.2020, dal quale risulta che SIGI si è impegnata a svolgere gratuitamente il servizio di tesoreria in favore della Società mediante l’accensione ad opera della stessa SIGI di apposito rapporto di c/c dedicato presso Banca del Fucino, Agenzia di Catania.
Dall’esame delle movimentazioni transitate sul rapporto bancario in questione emerge che non si tratta di un rapporto di cash pooling in senso tecnico, bensì di un mero servizio di tesoreria finalizzato verosimilmente ad evitare il pignoramento delle giacenze finanziarie di Calcio Catania (ove canalizzate su rapporti bancari intestati direttamente alla Società)”
I consulenti "hanno, poi, individuato il solo debito sportivo certo alla data del 30/11/2021 in euro 2.948.792,00, un’esposizione debitoria complessiva al 30/9/2021 pari a euro 53.928.007,00, di cui oltre euro 33.000.000,00 per debiti diversi da quelli tributari e contributivi oggetto delle istanze ex art. 182 ter, comma 5, L.F. dedotte dalla resistente, nonché un patrimonio netto negativo alla stessa data pari a euro 13.074.673,00, trattandosi peraltro di risultato meramente contabile fondato sull’appostazione in bilancio del valore compendio immobiliare per circa euro 40.000.000,00, lontano da quello reale secondo valori di mercato, avendo gli stessi consulenti chiarito sul punto che “il valore iscritto in contabilità non appare recuperabile mediante flussi reddituali e di cassa futuri”
E hanno osservato:
- con riguardo all’esposizione debitoria verso le banche, che “in data 31.10.2021 ed in
data 30.11.2021 sono venute a scadenza rate per complessivi € 888.474,74 (di cui € 615.788,75 per sorte capitale ed € 272.686,00 per interessi) che, per quanto si evince dagli estratti conto esaminati non risultano essere state onorate” (v. pag. 4 dell’elaborato scritto);
- con riguardo ai “Debiti verso fornitori € 5.703.751”, che “La posta contabile in commento comprende i debiti verso fornitori per fatture ricevute (€ 3.734.165.25) e quello per le fatture ancora da ricevere (€ 1.392.901,22) al 30.9.2021 (...) tra i debiti in questione sono compresi quelli nei confronti di fornitori di energia per somministrazioni correnti di importo rilevante (gas € 127 mila, energia elettrica € 278 mila) che attestano le difficoltà della Società a far fronte al puntuale pagamento di servizi primari per la gestione corrente dell’attività (senza considerare i debiti per posizioni pregresse patiti nei confronti di fornitori che hanno cessato il servizio per € 700 mila circa). Si precisa, inoltre, che, da una analisi a campione delle schede di mastro accese ai singoli fornitori, è emerso che almeno il 70% dei debiti in commento, pari ad € 2,6 milioni circa, erano già scaduti al 30.9.2021”;
- con riguardo ai “Debiti verso enti settore specifico € 1.021.679” che “La posta contabile in commento accoglie i debiti verso società sportive e verso la Lega pro, nonché il debito, sempre nei confronti della Lega, per indennità di fine carriera di calciatori e allenatori e per il fondo di garanzia sportivo. La rettifica, come già riferito, si riferisce alla diversa collocazione del debito v/Parma Calcio. Si precisa, inoltre, che sulla scorta dei documenti ed elementi a disposizione è emerso che, anche in questo caso, almeno il 70% dei debiti in commento, pari ad € 700 mila circa, erano già scaduti al 30.9.2021”
"Con riguardo ai “Debiti tributari € 15.963.274 e previdenziali € 1.371.734” che “i debiti tributari e previdenziali ricostruiti dallo scrivente collegio sono pari ad € 18.136.834,59 (€ 13.286.425,79 più € 4.850.408,80), a fronte del debito di € 17.335.008 iscritto in contabilità per le medesime causali (...) per quanto si evince dalla nota del 31.8.2021 prot. 35328 dell’Ente di riscossione, il debito tributario iscritto a ruolo è in parte sospeso (verosimilmente a seguito dell’istanza di transazione fiscale a suo tempo presentata dalla società) ed in parte oggetto di rateizzazioni (anch’esse sospese per via dei provvedimenti emessi in conseguenza della pandemia), mentre il debito procedibile è pari a soli € 1.231,40. Per ciò che concerne i debiti correnti (complessivi € 4.850.408,80) gli scriventi precisano di non disporre di elementi sufficienti a determinare la quota parte di essi immediatamente esigibile, anche in considerazione delle reiterate proroghe per via della “pandemia da Covid” già concesse e che verosimilmente saranno ancora concesse”;
"Hanno evidenziato che “la gestione della frazione di esercizio 1.7/30.9.2021 appare palesemente antieconomica, e ciò con riferimento ad entrambe le attività esercitate dalla società. In particolare, per ciò che concerne l’attività sportiva, si riscontra che a fronte dei soli costi del personale dipendente, pari ad € 834 mila circa (90% circa degli stipendi e dei relativi oneri sociali), i ricavi di detta attività ammontano ad € 340 mila circa. I ricavi dell’attività accessoria (gestione del centro sportivo), pari ad appena € 85 mila circa (di cui € 23 mila a titolo di contributi per “Covid”), appaiono all’evidenza insufficienti, non risultando idonei nemmeno alla copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e della quota parte dei costi del personale di pertinenza”
"Dopo la puntuale descrizione della situazione patrimoniale ed economica al 30/9/2021 della società resistente, hanno concluso affermando che: “Il patrimonio netto espone un valore pesantemente negativo evidenziando l’integrale erosione del capitale sociale. La causa di scioglimento del rapporto sociale, pertanto, non si è verificata solo in virtù dell’applicazione dell’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dalla legge di bilancio 2021.
Tuttavia, l’attuale contesto non consente di ipotizzare un repentino mutamento del trend che possa comportare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario e, quindi, il recupero delle perdite pregresse e di quelle in corso di formazione.
Oltre all’integrale erosione del capitale sociale, i dati contabili mostrano un consistente squilibrio finanziario di breve periodo, come peraltro emerge dal prospetto denominato “indicatore di liquidità”, predisposto dalla stessa Società e trasmesso alla Lega in allegato al bilancio di periodo al 30.9.2021.
Da tale prospetto, infatti, emerge che, a fronte di attività correnti per € 2.657.411, le passività della medesima natura ammontano a € 12.284.593, manifestando uno sbilancio finanziario di breve periodo di € 9,6 milioni circa.
Inoltre, a fronte di una situazione debitoria complessiva di € 54 milioni circa, l’attivo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori consiste quasi esclusivamente nell’attivo immobilizzato, rappresentato dal centro sportivo comprensivo dei relativi impianti, iscritto in bilancio al costo di acquisizione e successiva rivalutazione per € 40,5 milioni circa.
Pertanto, salva l’ipotesi, a dire il vero più che remota, di un realizzo del cespite ad un valore superiore a quello contabile (invero, in relazione all’attuale contesto economico ed alla peculiarità del cespite, è ipotizzabile un realizzo ben inferiore), appare di tutta evidenza lo squilibrio patrimoniale esistente.
I risultati economici attuali evidenziano, infine, una scarsa attitudine della Società a generare flussi di cassa sufficienti a consentire il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario ed anche l’assolvimento delle obbligazioni relative alle esigenze essenziali alla sopravvivenza dell’azienda.
La grave tensione economico-finanziaria di breve periodo, infatti, si ripercuote inevitabilmente sulla gestione quotidiana dell’azienda che non dispone delle risorse necessarie a consentire l’integrale copertura delle esigenze primarie, quali il puntuale pagamento degli stipendi e, soprattutto, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, nonché delle utenze energetiche ecc.
Alla luce di quanto precede, la continuità aziendale potrebbe essere assicurata, almeno nel breve/medio periodo, solo attraverso consistenti ricapitalizzazioni da parte della proprietà”;
"Come può rilevarsi dalla stima dei flussi dell’intera azienda, in tale prima ipotesi le entrate non appaiono sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno finanziario mensile, residuando un deficit oscillante tra € -280 mila ed € -350 mila mensili.
Come può rilevarsi dalla stima dei flussi del solo ramo di azienda sportivo, anche in tale seconda ipotesi, le entrate non appaiono sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno finanziario mensile, residuando un deficit oscillante tra € -240 mila ed € -300 mila mensili.
Ove la società dovesse incassare tempestivamente il consistente credito commerciale vantato nei confronti del socio unico, risulterebbe garantito il fabbisogno finanziario quantomeno dei primi due mesi del 2022”
"Nei bilanci in atti, e volendo limitare l’analisi a quelli degli anni 2019 e 2020, i debiti scaduti verso banche e fornitori superano gli euro 6.000.000,00, con una perdita di esercizio di euro 7.461.3030 al 31/12/2019 e di euro 8.460.655,00 al 31/12/2020;
- nel conto economico attinente al periodo 1/7/2020-30/6/2021, depositato dalla resistente, emergono costi per complessivi euro 15.540.523,45, ricavi per euro 4.206.725,22 e una perdita di esercizio pari a euro 11.333.798,23;
-la resistente, presente il proprio legale rappresentante, nel corpo del verbale dell’udienza del 21/12/2021 esplicitamente non ha contestato “le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d’ufficio, anche in punto di insolvenza”.
Quindi per il Tribunale "L’insolvenza è acclarata dalla rilevantissima esposizione debitoria sopra indicata, dal trend ampiamente negativo dei flussi economici e finanziari con progressivo e costante aggravamento del dissesto e dall’incapacità della resistente, ammessa dalla stessa, di far fronte con proprie risorse alle obbligazioni, con la costante e pressante necessità di ricorrere a finanza esterna, sotto forma di finanziamenti del socio unico o flussi provenienti da terzi sulla base di rapporti che non appaiono connotati da stretta sinallagmaticità."
"Del resto, l’insolvenza trova ennesimo riscontro nel rapporto denominato di “cash pooling”, che, per le sue concrete caratteristiche anche esecutive, ha portato i consulenti tecnici d’ufficio ad affermare che trattasi “di un mero servizio di tesoreria finalizzato verosimilmente ad evitare il pignoramento delle giacenze finanziarie di Calcio Catania (ove canalizzate su rapporti bancari intestati direttamente alla Società)”.
"E’, poi, appena il caso di chiarire sul punto, alla luce delle difese della resistente, che la costante necessità di ricorrere a flussi finanziari al di fuori delle risorse in situazione di emergenza per far fronte alle imprescindibili scadenze debitorie (anche a soprattutto al fine di mantenere l’iscrizione al campionato di calcio), avendo la stessa parte affermato all’udienza del 16/11/2021 che “la continuità è stata garantita da finanziamenti soci per circa euro 8.500.000,00 dall’1/8/2020 in poi”, non esclude, ma anzi conferma, lo stato di insolvenza, essendo sino a ora la società riuscita a far fronte non già all’esposizione debitoria nel suo complesso, ma alle sole scadenze immediate ed essenziali per la sopravvivenza a breve termine dell’attività caratteristica sulla base di flussi occasionali e rimessi alla volontà di soggetti terzi, tra cui principalmente il socio sotto forma di finanziamenti."
"Analogamente è a dirsi per la manifestata necessità in brevissimo termine di ricercare nuovi soci e, ancor più, di cedere asset, dinanzi alla circostanza per cui, nonostante il tempo trascorso, la resistente non si è avvalsa di alcuno degli strumenti previsti per la risoluzione alternativa della crisi. Semmai osserva il Tribunale come operazioni di questo tipo destino forti perplessità a procedimento prefallimentare in corso, con l’obiettivo, attraverso la richiesta di rinvii e la condotta processuale di cui si darà conto nel prosieguo, di utilizzare tale procedimento per finalità non proprie, chiedendo di procrastinarne la definizione, senza le cautele e i controlli che, di contro, altri istituti garantiscono quanto a trasparenza, concorrenzialità, congruità dei corrispettivi e affidabilità dei soggetti contraenti."
"In questo senso non inficia, ma anzi rafforza, le superiori conclusioni la “nota di deposito” inviata dalla resistente e acquisita in data odierna, per le seguenti considerazioni:
1) la superiore nota è stata depositata alle 13,48 del 21/12/2021, dopo la celebrazione dell’udienza e il deposito del relativo verbale telematico, all’esito del quale il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, con la conseguenza che la stessa appare tardiva e in violazione del contraddittorio, ancor più manifesta ove si osservi che la parte non ha dedotto di essere entrata in possesso successivamente alla citata udienza della documentazione allegata alla medesima nota, recante tutta data anteriore;
2) anche a volerla valutare nel merito, detta documentazione si sostanzia in mere manifestazioni di interesse, sottoposte a riserve e condizioni, che appaiono irrilevanti, per un verso, alla luce delle considerazioni appena testé svolte sulle finalità dell’odierno procedimento, e, per un altro verso, perché riguardano, in modo alternativo, l’ingresso nel capitale sociale in SI.GI. s.p.a. o in Calcio Catania s.p.a., non risultando nemmeno collegate ad altra documentazione che comprovi la serietà di tali manifestazioni e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dei relativi soggetti;
3) l’esistenza di trattative della tipologia di quelle dedotte conferma lo stato di insolvenza e la necessità della rapida definizione del procedimento prefallimentare, in uno alle condizioni, allo stato, per disporre l’esercizio provvisorio, con le modalità e i termini di seguito esposti.
Il Tribunale, per come anticipato, ritiene che vi siano i presupposti per disporre l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 104, comma 1, L.F., del ramo caratteristico di azienda calcistica, per come individuato
nella consulenza tecnica d'ufficio e salve le ulteriori verifiche in sede di inventario e stima.
La detta disposizione così recita: “Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori”.
E’, quindi, evidente che, in generale, il Tribunale, al momento della dichiarazione di fallimento, possa disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa ove ravvisi la concretizzazione di un grave danno dalla sua cessazione improvvisa, questo da individuarsi nella perdita di valore (totale o parziale) di asset anche avuto riguardo alle scelte prognostiche sub art. 105 L.F. e agli interessi complessivamente coinvolti, sempre che questo non arrechi pregiudizio ai creditori, allorquando i flussi e l’andamento previsionali di tale attività restituiscano un quadro che, anziché assicurare il mantenimento dei valori dell’attivo fallimentare, implichi l’erosione di questi ultimi per il maturare di prededuzione che assorba quanto sarebbe suscettibile di distribuzione in favore dei creditori concorsuali ove tale esercizio provvisorio non fosse disposto.
Non è ultroneo chiarire che a tale valutazione restano estranei i debiti maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento e pur riferibili all’attività di impresa per cui venga disposto l’esercizio provvisorio, posto che, con una formula legislativa utilizzata anche nella disciplina dell’amministrazione straordinaria, “i contratti pendenti [semplicemente] proseguono” in via funzionale alla continuità nell’interesse della massa sopra individuato “salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli”
"I consulenti tecnici d’ufficio hanno, infatti, concluso (prendendo in considerazione l’incertezza dell’eventuale trasferimento del “titolo sportivo” da parte della FIGC, da ottenersi a carico dell’aggiudicatario in tempi rapidissimi; l’accollo da parte dell’acquirente del “debito sportivo”; il dato empirico di realizzo in cessioni similari di squadre calcistiche, militanti in Serie C; la storia della squadra calcistica di Catania che ha un ottimo bacino di utenza e di tifosi fidelizzati, con un’ottima “tradizione sportiva” anche legata al numero di matricola federale “storico”; la struttura aziendale e gli assetti organizzativi sportivi osservati, che sono certamente superiori rispetto ad altre squadre di pari categoria attuale) nel senso che: “in caso di un ipotetico esercizio provvisorio ed al fine di un esperimento di vendita mediante procedure competitive, il Collegio individua il verosimile valore negoziale del ramo d’azienda sportivo della S.p.A. Calcio Catania in € 600.000,00” .
"Al contempo si ricorda come si è evidenziato che, in relazione al medesimo “ramo d’azienda sportivo”, “le entrate non appaiono sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno finanziario mensile, residuando un deficit oscillante tra € -240 mila ed € -300 mila mensili. Ove la società dovesse incassare tempestivamente il consistente credito commerciale vantato nei confronti del socio unico, risulterebbe garantito il fabbisogno finanziario quantomeno dei primi due mesi del 2022”.
"All’udienza del 21/12/2021, la resistente, in coerenza a quanto accertato dai consulenti tecnici d’ufficio, ha confermato “l’esistenza del detto credito e la volontà della società socia unica di Calcio Catania s.p.a. di onorarlo, nonostante la sussistenza di finanziamenti socio per circa euro 400.000,00, o forse più, astrattamente suscettibili di compensazione, che comunque non verrà opposta, e ciò al fine di garantire la continuità dell’attività caratteristica per i prossimi due mesi”.
"Ne viene che, in ossequio ai parametri di cui al comma 1 dell’art.104 L.F., la scelta di disporre l’esercizio provvisorio o meno (e a quali condizioni) impone di raffrontare il mantenimento del valore dell’intero “ramo d’azienda sportivo”, per come, allo stato, attribuito dai consulenti tecnici d’ufficio, sia con le perdite prognosticamente che verranno a registrarsi mensilmente in rapporto ai tempi strettamente necessari alla liquidazione del medesimo ramo di azienda secondo legge, sia con il fatto che la sostenibilità di tale esercizio provvisorio per tale stretto lasso di tempo si riscontra solo nel caso in cui venga effettivamente riscosso il credito di circa euro 600.000,00 vantato da Calcio Catania s.p.a. nei confronti della socia unica.
In via prudenziale, per evitare grave pregiudizio ai creditori al fine di verificarne la concreta sostenibilità, l’esercizio provvisorio allo stato non può, pertanto, che essere disposto sino al 2/1/2022, cioè per il tempo strettamente necessario a che gli organi della procedura possano compiere ulteriori accertamenti e, tra l’altro, verificare ulteriormente l’attendibilità in concreto dei flussi sopra indicati e provvedano a riscuotere il superiore credito da SIGI s.p.a., da considerarsi una tra le condizioni imprescindibili a che possano successivamente vagliarsi eventuali proroghe del medesimo esercizio provvisorio.
Il curatore dovrà, quindi, relazionare entro il 2/1/2022 al comitato dei creditori (ove costituito) e al Giudice delegato (designato in dispositivo), che se del caso riferirà al Collegio, sulle superiori circostanze e comunque sull’andamento dell’attività (anche, in particolar modo, con riferimento all’avvenuta riscossione del credito nei confronti di SI.GI. s.p.a.), segnalando in ogni caso e senza dilazione, ai sensi del comma 5, secondo periodo, dell’art. 104 L.F., profili di criticità che dovessero emergere, a cagione del mancato venire in essere delle condizioni come sopra segnalate e comunque tenuto conto degli interessi della massa anche alla luce, tra l’altro, della verifica dell’effettivo rapporto tra l’ammontare dei crediti di cui al comma 7 dell’art. 104 L.F. e i reali flussi di cassa in entrata che verranno registrati, ferme restando ulteriori prescrizioni.
E così il Tribunale "DICHIARA il fallimento della CALCIO CATANIA S.P.A., con sede in Catania, via Etnea 221 (C.F. 80002570879; N.REA: CT-87078), avente come suo legale rappresentante p.t., Santagati Sergio, nominato con atto iscritto presso il Registro delle Imprese in data 2/12/2021.
DELEGA alla procedura il Giudice Fabio Letterio Ciraolo e NOMINA Curatori i dott.ri Daniela D’Arrigo, Enrico Maria Giucastro e l’avv. Giuseppe Basile.
ORDINA al legale rappresentante della società fallita di consegnare ai curatori entro tre giorni dalla notifica della presente il bilancio e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, se ancora non consegnati.
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine di giorni 30 (trenta) prima dell’adunanza dei creditori di cui appresso per la trasmissione della domanda di insinuazione la passivo all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore a norma dell’art. 93 c. 2 L.Fall..
STABILISCE il giorno 17/5/2022, ore 10,00, per l’esame dello stato passivo che avrà luogo avanti al predetto Giudice Delegato.
ORDINA ai curatori di procedere con sollecitudine, ai sensi dell’art. 87 legge fallimentare, all’inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d’ora a richiedere l’ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell’art. 758 c.p.c. Nell’immediato, i curatori procederanno comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto.
E qua comincia un'altra storia...