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Le querele di Corrado Labisi a SUD, il Giudice: "Raccontate cose vere, nessuna diffamazione"

13-10-2014 06:53

Pierluigi Di Rosa

Cronaca, cannizzaro, alluvione Genova, prossimità, solidarietà,

Le querele di Corrado Labisi a SUD, il Giudice: "Raccontate cose vere, nessuna diffamazione"

Decretata dal Giudice Flavia Panzano l'archiviazione per 3 articoli che ci avevano procurato 2 querele: come sempre avevamo solo raccontato cose vere e document

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Pierluigi Di Rosa



Corrado Labisi è il presidente dell'Istituto Socio Psico-pedagogico Lucia Mangano, un'associazione che ottiene milioni di euro dal Servizio Sanitario Regionale presso cui è accreditato come struttura di ricovero.



Si definisce "avvocato" nonostante non vi sia traccia di tale titolo in nessuno degli ordini professionali d'Italia.



E' Gran Maestro Venerabile della Gran Loggia del SUD, sospesi lui e l'intera Loggia dalla massoneria ufficiale del Grande Oriente d'Italia nel novembre 2013. (vedi comunicato)



E' percettore instancabile di numerosi "premi per la legalità e l'impegno antimafia", tanto da esserne oltre che insignito anche promotore.



Alcuni nostri articoli, allegati in calce e che invitiamo a rileggere, che ne descrivevano l'attività e le frequentazioni non sono state graditi dall'"avvocato" Labisi, che ci ha querelato. Più volte.



In particolare, avevamo riportato alcuni stralci degli atti d'indagine "Padrini" in cui venivano descritte le frequentazioni di Corrado Labisi con Giorgio Cannizzaro, considerato elemento di spessore della cosca Santapaola-Ercolano con il ruolo di riciclatore di enormi capitali.



Il Pubblico Ministero aveva proposto, nel dicembre 2013, l'archiviazione delle querele presentate da Labisi, ma lo stesso si opponeva costringendo il Tribunale ad andare a giudizio innanzi al Giudice Flavia Panzano.



Il Pubblico Ministero Raffaella Vinciguerra aveva motivato la richiesta di archiviazione: "Il presente procedimento nasce dalla denuncia querela presentata da Labisi Corrado, il quale si doleva del contenuto ritenuto diffamatorio, dell 'articolo intitolato "Qual è il rapporto fra Cannizzaro e Labisi? ", pubblicato in data 17 aprile 2013 sul quotidiano on line "Sudpress ", nella parte in cui il giornalista Drago Giorgio - successivamente identificato in Di Rosa Pierluigi- alludeva a presunti rapporti illeciti fra il Labisi e Cannizzaro Giorgio, arrestato nel corso dell 'operazione "fiori bianchi 3" condotta dalla Procura di Catania, affiancando in maniera suggestiva le immagini dei due soggetti ". Quanto agli accertamenti compiuti rilevava che "le indagini espletate da quest 'Ufficio ( ed in particolare l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n. 4251109) hanno permesso di verificare che le notizie riferite dal quotidiano in ordine ai rapporti fra il Cannizzaro ed il Labisi sono assolutamente vere e sono state riportate quale mero fatto di cronaca, senza l'utilizzo di espressioni sconvenienti o toni aggressivi o volgari nonché di espressioni di dileggio e contumelia, tali da celare un intento diffamatorio della pubblicazione, essendosi piuttosto citate, in alcune parti, estratti dell'ordinanza di custodia cautelare della operazione C.d. "Padrini" e concludeva che "nel caso di specie non sono quindi ravvisabili gli estremi del reato di diffamazione ( essendosi i giornalisti limitati a riferire un fatto vero e le considerazioni di ordine generale attinenti ai rapporti fra cosa nostra con la politica, l'imprenditoria ed i poteri occulti essendo per un verso, prive di contenuto direttamente diffamatorio, non concernendo fatti specifici di rilievo penale, e per altro verso, sono state fondate sugli accertamenti emersi nell'ambito dell'operazione Fiori Bianchi e Padrini);



"Le due querele - ripercorre nel suo decreto di archiviazione il Giudice Panzano - sono rispettivamente presentate dal Labisi quale Presidente dell'Istituto Medico Psicopedagogico Lucia Mangano, in data 18 giugno 2013 ed, a titolo personale, il 27 giugno 2013, si riferiscono agli articoli  pubblicati in data 17 aprile 2013 ( dal titolo "Qual è il rapporto tra Cannizzaro e Labisi?"), 19 aprile 2013 ( dal titolo "Baciamo le mani") e 14 giugno 2013 (dal titolo "Corrado Labisi e il Premio Livatino").



Il Giudice Panzano motiva: "Passando aIle valutazioni del merito della vicenda ritiene il giudice che non possano che condividersi le considerazioni formulate del PM sia sotto il profilo dell'insussistenza della lamentata diffamazione che, in ogni caso, del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica. Va infatti, premesso che negli articoli incriminati il giornalista, nel riportare fatti la cui veridicità non viene mai posta in discussione neanche dall'opponente, si limita a stigmatizzare le accertate relazioni tra il Labisi e Cannizzaro Giorgio, soggetto daIla parentele ingombranti, raggiunto da chiamate in correità di diversi collaboratori di giustizia e sottoposto a misura cautelare nell'ambito del procedimento C.d. Fiori Bianchi, relazioni che la stessa AG definisce inquietanti."



 



E prosegue il Giudice: "Ora, posto che tali relazioni (con Giorgio Cannizzaro, attualmente detenuto e ritenuto ai vertici del clan Santapaola-Ercolano, ndr.) esistono pur non assumendo, in quanto tali, alcuna rilevanza penale, le spiegazioni fornite sul punto dall'opponente in ordine alla loro origine, alla loro risalenza nel tempo, alla asserita buona fede dello stesso che sosteneva di ignorare i contesti familiari e criminali nei quali il Cannizzaro da anni si muoveva, non v' è dubbio che del tutto legittimamente esse siano di interesse pubblico per la natura dei personaggi e per il tenore delle conversazioni intercettate, assumono rilievo di cronaca e sono state fatte oggetto di narrazione nel rispetto assoluto della verità oggettiva dei fatti, in assenza di espressioni gratuitamente aggressive dell' altrui reputazione secondo il principio della continenza."



"Quanto al terzo articolo, nel quale si da conto dell 'impegno profuso dal Labisi nella consegna del premio Livatino ( impegno fortemente rivendicato dallo stesso opponente), della pretesa spinta legalitaria di tale manifestazione e dello stridente contrasto tra i principi cui la stessa dovrebbe ispirarsi ed i rapporti di frequentazione del Labisi, il giornalista si è limitato ad accostare tra loro notizie vere, senza per che perciò le stesse abbiano acquisito un'autonoma valenza lesiva, esprimendo, proprio in ragione di quanto accertato sulle richiamate relazioni intrattenute dalla parte offesa, dei legittimi giudizi o più genericamente delle opinioni che, in quanto tali, non possono, comunque, pretendersi come rigorosamente obiettive, posto che la critica per sua natura non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti."



Non è necessario che il giornale commenti.



 



SCARICA IL DOCUMENTO ORIGINALE DELL' archiviazione labisi


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