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UNICT: condannata la commissione del "Caso Scirè"...e non solo

12-10-2020 07:50

Pierluigi Di Rosa

Cronaca, Università, Focus,

UNICT: condannata la commissione del "Caso Scirè"...e non solo

Giornate interessanti ad UNICT, due "bisbiglii": udienza il 13 di "Università Bandita" e non si sa se il Rettore Priolo firmerà la costituzione di parte civile

Giambattista Scirè è ormai, per eccellenza, il più noto tra i "Ricercatori Massacrati" dal "Sistema dei baroni più scarso del mondo", quello catanese, e di cui ci siamo occupati più volte.

Scirè continua a vincere in tutte le aule di giustizia, ma la Giustizia non riesce ad ottenerla davvero perché i veri responsabili restano tutti ai loro posti.

Anzi, vengono promossi.

In calce la sentenza integrale, ma prima un pò di amarcord: perché il contesto è sempre lo stesso ed è bene non dimenticarlo...

L'amarcord 1...

In questi giorni l'Università di Catania, nel silenzio generale, è animata da due bisbiglìi di cui ci occuperemo nei prossimi giorni.

 

Il bisbiglìo più bisbigliato, che diventerà urlo se le cose andranno come qualcuno paventa, riguarda l'udienza del 13 novembre del processo "Università Bandita": ancora non si sa, e questa è già notizia, se il Rettore Magnifico Francesco Priolo ha deciso di costituirsi parte civile.

Quello che sarebbe ovvio, doveroso, insuperabile in qualsiasi città civile del mondo, a Catania necessita di un dubitativo condizionato.

Una decisione in senso negativo, tra l'altro molto difficile da giustificare, sarebbe probabilmente ancora più clamorosa del fatto che non si è attivato alcun procedimento disciplinare nei confronti di professori ordinari dipendenti di UNICT a processo per reati gravissimi.

Ma siamo ad UNICT, per di più nel distretto giudiziario di Catania, dove di cose inspiegabili ne accadono ...ad ettari (il riferimento subliminale è al Cable Park di Acireale di cui ci ri-occuperemo tra qualche giorno)

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Tra le cose più "strampalate" della vicenda processuale di "Università Bandita" c'è "il caso nel caso" del dipendente della stessa UNICT, il professore ordinario Giovanni Grasso, che in qualità di avvocato difende alcuni degli indagati per reati commessi in danno della stessa pubblica amministrazione che gli paga lo stipendio.

Cose che solo...

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Del resto lo stesso professore Giovanni Grasso, sempre dipendente di UNICT, difende due altri indagati "eccellenti" di un altro clamoroso caso fatto esplodere, tanto per cambiare, da Sudpress: il "Caso Licandro".

Grasso difende sia lo stesso Orazio Licandro che la prof. Maria Antonietta Paino, altro personaggio noto alle cronache, e anche in questo caso per reati commessi in danno di UNICT.

Per inciso, nello stesso procedimento, Grasso difende anche il suo "cliente storico" Enzo Bianco, l'ex sindaco di Catania recentemente condannato a 10 anni di interdizione dai pubblici uffici ma che pare stia ancora a presiedere l'assemblea nazionale dell'ANCI.

Cose che solo...

L'amarcord 2...

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 Il secondo "bisbiglìo" che circola in questi giorni tra le aule, vuote, di UNICT riguarda una nuova indagine che pare scaturisca proprio dal clamore del "caso Licandro", quando dimostrammo che si erano inventati, a Scienze Umanistiche, una cattedra di Diritto Romano "importando" un altro docente, Orazio Licandro appunto, nonostante di docenti della stessa materia ve ne fossero già in abbondanza e che non lavoravano neanche per le ore stabilite dal loro contratto.

Épico il pezzo, con tanto di video, della nostra Sara Obici che documentò come a seguire le preziosissime lezioni da 120 mila euro l'anno del prof. Licandro fossero appena 13 studenti. 

In più, tra i docenti che pare siano in difetto di ore lavorate, addirittura una consigliera di amministrazione di Unict che insegna proprio Diritto Romano, Sara Longo, che di ore di insegnamento ne svolge appena 60 sulle 120 per le quali è pagata con denaro pubblico.

 

Bene, la prof. Longo approvò l'enorme spesa sostenuta dalle disastrate casse dell'Ateneo per il solo piacere di annoverare Orazio Licandro tra i suoi campioni, senza che le sia balenato per la mente che avrebbe dovuto/potuto informare lo sprovveduto consiglio di amministrazione che quelle 36 preziosissime ore per cui stavano per "assumere" Orazio Licandro a 120 mila euro l'anno, avrebbe potuto/dovuto  svolgerle lei che di ore per le queli era già pagata ne aveva ancora una gran quntità e gliene sarebbero anche avanzate ancora.

In ben due sedute del CdA, quella del 20 giugno 2018 e del 31 ottobre dello stesso anno, questo pensiero non la sfiorò: non si accorse la prof. Longo che la chiamata finita poi sotto indagine penale riguardava l'insegnamento, IUS18, del quale proprio lei era titolare e con un surplus di ore che sarebbero bastate ed avanzate a coprire quelle misteriosamente richieste da Scienze Umanistiche ed utilizzate per "chiamare" Orazio Licandro?

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E con questo secondo amarcord, giungiamo al secondo "bisbiglìo": questa nuova indagine pare riguardi proprio l'insano costume dei vertici di UNICT di continuare a sfornare cattedre, e quindi "chiamare" o "promuovere" accoliti vari, pur in assenza della benché minima esigenza didattica, anzi: dovrebbero mandarne a casa una gran quantità di questi docenti e invece continuano le "chiamate".

 

In pratica ci sono sempre più docenti per meno ore di insegnamento da realizzare.

Per di più in una fase in cui gli studenti sono in numero tale da non giustificare nemmeno la divisione per ordine alfabetico in alcuni corsi che non raggiungono il numero minimo previsto dalla normativa.

Questo modo di gestire comporta sprechi enormi per le casse di UNICT, che continua a mangiarsi le riserve: ma questa è un'altra storia per la quale aspettiamo di avere il tempo di studiare gli ultimi bilanci...

In ogni caso, sembra di descrivere un manicomio.

Se criminale non spetta a noi dirlo, ma certo troppe cose non funzionano da quelle parti.

Adesso, lo ammettiamo, ne abbiamo approfittato per un rapido "remeber" (non si sa mai esca qualcos'altro), ma adesso veniamo alla notizia che ci ha dato il titolo.

A fornircela è il post con cui Giambattista Scirè, che è anche stato ospite di uno dei nostri Talk in diretta, comunica della sentenza appena depositata e che, ancora una volta gli dà ragione.

Una vicenda che si lega perfettamente al "Sistema" descritto sopra, nel quale non sono previste deviazioni rispetto ai "programmi" decisi dai baroni, in base ai quali se si è stabilito che un architetto debba andare ad insegnare storia, non c'è sentenza che tenga: piuttosto niente.

Cosa è accaduto con quest'ultima sentenza lo lasciamo raccontare proprio a Sciré:

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"Aspettavo da un po’ questo momento, cari amici. 
Presto o tardi arriva sempre il giorno in cui anche i blasonati e invidiati professoroni universitari che credono di aver il potere di fare qualsiasi cosa ai concorsi, agendo fuori dalla legge, sono costretti ad abbassare la testa e a pagare per le proprie colpe.

 

Abbiate coraggio, denunciateli.

Fatelo se non per voi, per il futuro dei vostri figli. Se decidete di avviare un contenzioso giudiziario in ambito universitario (o in qualsiasi altro settore del mondo del lavoro), ed avete tutti gli elementi per provare le vostre ragioni e per vincerlo, fatelo fino in fondo!

Perseverate, non mollate mai, andate fino alla fine.

Non vi arrendete al primo ostacolo, alle consuete avversità.

Troppo spesso si pensa che un singolo individuo da solo non possa fare nulla contro i poteri forti: ebbene non è così.
Sono andato avanti a testa bassa (per 9 anni), testardo come un mulo, cocciuto come sempre, anche dopo la sentenza di condanna penale e sono felice di comunicarvi l’esito e il testo della sentenza  N. 545/2020, emessa qualche giorno fa, il 9 ottobre 2020, stavolta dalla PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI di Palermo, che condanna ufficialmente per DANNO ERARIALE la commissione (composta dai professori SIMONE NERI SERNERI, LUIGI MASELLA, ALESSANDRA STADERINI) del noto concorso di storia contemporanea bandito dall’Università di Catania (per la sede di Lingue di Ragusa), già condannata in sede amministrativa (Tar e Consiglio di Giustizia) e penale (primo grado per il reato di abuso di ufficio in concorso tra loro, a un anno di reclusione e interdizione dai pubblici uffici). 
Si tratta di un ATTO SIMBOLICAMENTE IMPORTANTISSIMO perché va oltre quello che è il danno ad una singola persona, a me in quanto studioso al quale purtroppo è stata distrutta la carriera e la possibilità di lavorare (mi rivarrò fino alla morte in sede civile per il danno materiale e morale subito), ma riguarda il danno economico inferto da questi signori a tutta la collettività, ai contribuenti, a tutti i cittadini e le famiglie, a tutti voi, nessuno escluso. 

 

Ricordate cosa c’era scritto in un passaggio molto significativo nella sentenza penale?

“In diritto, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, quella decisione si risolve in una violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’esercizio della pubblica funzione, disattendendo gli scopi definitori delle declaratorie, adottando una decisione inappropriata, affidando l’insegnamento di storia contemporanea ad un architetto, privando un settore di studenti della opportunità di un percorso formativo conforme al settore scientifico disciplinare di riferimento, offrendo loro, inopinatamente, un insegnamento da un angolo prospettico privo di metodo storico, amputando le aspettative di chi, frequentando il corso di storia contemporanea, non avrebbe potuto attingere a quel metodo. In tale gratuito e non condivisibile progetto i tre imputati hanno arrecato un danno economicamente risarcibile al dott. Scirè, ipotecandone il futuro, obliterandone l’entusiasmo, rallentandone il cammino professionale“.
 

Come se non bastasse i commissari, nuovamente, a difesa del loro illegittimo operato hanno chiamato in causa (come era accaduto già al processo penale) tutta l’artiglieria accademica, la più pesante (dall’Anvur alla Sissco, la società degli storici contemporaneisti, che tempo fa ha addirittura scritto un documento nel quale, a difesa della “casta accademica”, ha contestato addirittura la decisione della condanna penale del Tribunale di Catania), fino a tutta una serie di docenti del settore che hanno messo il peso del loro potere e del loro (apparente) prestigio per tentare di condizionare i giudici con la loro testimonianza (perdendo completamente la faccia!), difendendo l’indifendibile.

Anziché ammettere le tristi colpe e cercare di risarcire in qualche modo la vittima (e sapete bene quante altre vittime ci sono ai concorsi universitari, costrette ad andare all’estero o a cambiare mestiere, con un danno incalcolabile per il paese!), questi docenti continuano a difendere ad oltranza il diritto di trasgredire la legge dello Stato italiano.
Ebbene, i giudici della Corte dei Conti, nel passaggio cruciale della sentenza, scrivono parole che vanno scolpite sulla pietra della storia della legislazione sul reclutamento universitario
“Gli elementi probatori acquisti al presente giudizio sono ampiamente idonei a consentire una autonoma e compiuta disamina della fattispecie, ai fini della valutazione della sussistenza e quantificazione della responsabilità erariale a carico dei convenuti, indipendentemente dall’esito del processo penale. Nel merito, la condotta dei convenuti è da ritenersi PALESEMENTE ANTIGIURIDICA. Le difese dei convenuti si sono strenuamente spese nel tentativo di dimostrare che, nel mondo scientifico e accademico, l’accezione del concetto di storia contemporanea si è, nel tempo, estremamente dilatato, ritenendo che tanto possa essere sufficiente ad escludere l’antigiuridicità della condotta dei convenuti o, almeno, l’elemento soggettivo della responsabilità erariale. In realtà, il punto nodale è un altro. A prescindere da cosa il mondo scientifico e accademico intenda per “storia contemporanea”, ciò che rivela in questa sede è unicamente cosa prevedono la normativa di settore e il bando di concorso. Con la precisazione che, l’interpretazione della citata normativa andrà effettuata non sulla base della evoluzione del pensiero scientifico e accademico, ma secondo gli ordinari canoni di interpretazione della legge, applicabili anche alla normativa secondaria, e, quindi, sulla base dell’art. 12 c.c. secondo cui, per quel che qui rileva: “Nell’applicare la legge non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Tanto premesso, vengono in rilievo, il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e il decreto ministeriale del 29 luglio 2011, entrambi richiamati nel bando, recante le declaratorie dei settori M-Sto/04 “storia contemporanea”, area 11 “scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche” 11/A “discipline storiche” in A/3 con la declaratoria “storia contemporanea”. Ebbene, dal semplice esame della lettera delle disposizioni, appare evidente che le declaratorie innanzi trascritte non menzionano affatto gli argomenti oggetto dei titoli e delle pubblicazioni, con riguardo alla storia delle trasformazioni ambientali e territoriali, della dott.ssa Nucifora. Nè è possibile una interpretazione estensiva della lettera delle disposizioni tale da condurre a ricomprendervi gli argomenti innanzi detti, senza stravolgerne il complessivo senso. E, peraltro, laddove si fossero voluti introdurre detti argomenti nell’ambito della declaratoria o nel bando, nulla lo avrebbe impedito, così come è stato fatto nel d.m. del 2011 per la storia dell’Europa orientale. Mentre invece non vi è traccia alcuna in nessuno dei due decreti, né bel bando di concorso che ad essi fa richiamo, COME EVIDENZIATO NELLE ARGOMENTAZIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DEL GIUDICE PENALE, che qui si intendono richiamate.

Ciò considerato, quindi, la condotta dei convenuti, che, nonostante l’accoglimento della istanza cautelare, HANNO PERSEVERATO in una interpretazione della normativa di settore e del bando di concorso ASSOLUTAMENTE PRIVA DI QUALSIVOGLIA FONDAMENTO GIURIDICO, va ritenuta antigiuridica e, almeno, GRAVEMENTE COLPOSA, atteso che neppure la pronuncia, resa in sede cautelare del TAR, è riuscita a indurre i componenti della commissione ad una interpretazione del concetto di storia contemporanea conforme alla normativa di riferimento.

E’ evidente pure il nesso causale tra detta condotta e la produzione del danno.

Chiaro è che se la commissione di concorso avesse operato nel rispetto della normativa di settore, il vincitore del concorso sarebbe risultato il dott. Scirè e pertanto, allo stesso, l’Università non avrebbe dovuto alcun risarcimento del danno.

Inconferenti, poi, sono le osservazioni sulle successive vicende di carriera della dottoressa Nucifora, atteso che, per un verso, i concorsi cui fanno riferimento le difese sono stati espletati diversi anni dopo e, nel loro ambito, sono stati valutati anche altri titoli ed altre pubblicazioni e, per altro verso, la circostanza che altre commissioni di concorso possano aver commesso analogo errore nella interpretazione della normativa di riferimento, certo non vale a giustificare e/o sanare l’errore commesso dagli attuali convenuti.”
 

In sostanza i giudici contabili tengono a precisare, una volta di più, dopo che lo avevano già fatto i tribunali amministrativi e quello penale, che NON PUO’ ESISTERE ALCUN POTERE ARBITRARIO AUTOREFERENZIALE SCIENTIFICO DELLA COMUNITA’ ACCADEMICA CHE PUO’ AGIRE AL DI FUORI DELLA LEGGE. 
 

Non ci crederete ma nonostante DUE sentenze definitive della Giustizia amministrativa e Una (in primo grado) del Tribunale Penale e una, adesso, della Corte dei Conti, il presidente della commissione condannata ha scritto ieri una lettera in cui fa un appello e chiama a raccolta i colleghi storici della società Sissco, sostenendo che tali sentenze metterebbero in discussione il diritto dei commissari di valutare cosa è coerente per un concorso e cosa non lo è, e sostenendo che l’aver eluso le indicazioni del Tar già in fase di ordinanza cautelare non sarebbe affatto un colpa grave, cioè di aver perseverato nell’azione illegittima.
 

Che dire?

Solamente che, da questo momento in poi, ben oltre il singolo presidente di quella commissione di concorso, tutti i docenti universitari in commissioni, sono AVVISATI: rispettate la normativa - non siete al di sopra delle leggi!

Siete semplicemente come tutti i comuni cittadini - altrimenti pagherete di tasca propria (oltre alla condanna di reclusione e all’interdizione dagli uffici) anche il risarcimento economico del danno.

 

Aggiungo un’ultima cosa: il mondo dell’Università (c’è anche quello serio e rispettoso delle regole, che pure esiste anche se silenzioso e manca di coraggio), anziché darmi dell’ “infame” per le mie denunce e i miei interventi pubblici (termine tipicamente mafioso), e anziché minacciare i colleghi di non mettere mi piace ai miei post , come hanno hanno fatto alcuni docenti (proprio così, è accaduto perfino questo), dovrebbe RINGRAZIARE me e l’associazione perché, tenendo alto il nome dell’istituzione universitaria italiana, facciamo un servizio alla collettività tutta (e quindi anche a loro).
 

Trasparenza e Merito. L'Università che vogliamo

È lenta, troppo lenta, ma la Giustizia, almeno quella della aule, ogni tanto arriva anche se poi provano a fregarsene: se fosse appena appena più veloce, costante ed efficace eviterebbe tanti danni esagerati alla nostra disgraziata Comunità...


AVVERTENZA PER PM, GIP E GIUDICI (nel caso di denuncia per diffamazione questo inciso fa parte integrante dell’articolo): questo, come tutti gli altri dedicati a vicende dell’Università di Catania, è indispensabile, a fini di giustizia, valutarlo in relazione a tutti gli altri pubblicati, (alcuni elencati in via non esaustiva in calce e compresi quelli che saranno pubblicati prossimamente), in quanto fa parte di un’unica organica attività d’inchiesta giornalistica orientata alla funzione di pubblica utilità di raccontare le dinamiche del potere locale, i metodi di gestione di enti pubblici e l’utilizzo di pubbliche risorse. Di conseguenza toni e contenuti sono direttamente correlati alla successione narrativa.

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Edito da: Sudpress S.r.l. zona industriale, c.da Giancata s.n. – 95121 Catania

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