Ma se è tutto vero quello che scriviamo, com'è possibile che…
Il top manager Nico Torrisi per trascinarci in un tribunale civile di Catania si è affidato, in nome proprio e nella qualità di amministratore delegato della SAC, ad un principe del foro di Roma, già magistrato ed accademico, il prof. avv. Angelo Piazza il cui studio, per inciso, risulta beneficiario, secondo quanto pubblicato dal 2019, di numerosi affidamenti diretti per oltre 465 mila euro. Di denaro pubblico.
Dopo le denunce penali, per le quali siamo stati più volte archiviati o assolti (in calce trovate di tutto), e dopo quella intentataci in sede civile dal super consulente acese della SAC Kiko Merlino, che ha perso anche lui ed è stato condannato alle spese, ecco che arriva il super studio della capitale a chiedere al tribunale di condannarci per gli articoli scritti nei confronti di questa gestione della SAC e di lor signori: chiedendoci 150 mila euro di risarcimento.
Tanto per ricordarne alcune…la causa intentata dal super consulente Kiko Merlino, che ha superato il milione di euro di affidamenti diretti da parte della gestione SAC dell'ad Nico Torrisi.
Ha perso, è stato condannato alle spese ed ora ha proposto appello. Ci faremo anche questa.
Poi un'altra davvero clamorosa, ci hanno denunciato penalmente perché avevamo raccontato che un dirigente della SAC era stato intercettato dalla Guardia di Finanza mentre affermava di temere di essere arrestato, testualmente, "per colpa di quello che gli faceva combinare quel testa di minchia di Nico”.
Noi ci siamo fatti il processo, ma a quanto pare nessuno ha chiesto al dirigente perché temesse di essere arrestato.
Tra l'altro, in quella sentenza penale del Giudice Marina Rizza che ci proscioglie, si legge che nell'articolo denunciato: “si afferma che il Torrisi “ha conseguito a 30 anni una laurea quadriennale in economia dopo aver frequentato per circa 12 anni l’Università di Catania” e che “gestisce dal 2016, per una indennità annua di 115 mila euro, l’aeroporto di Catania che, ne stiamo leggendo l’ultimo bilancio, pare sia in termini di performance tra i peggiori d’Italia”: in assenza di dati di segno contrario prospettati dal denunziante, non vi è ragione di ritenere che quanto precede non risponda a verità.”
È proprio vero, ci ha messo 12 anni a prendersi una quadriennale e da otto anni fa il top manager di uno dei più importanti aeroporti d'Europa.
Anche quella sentenza del Giudice Marina Rizza è da leggere.
Poi ce n'è un'altra davvero bella di sentenza penale, del Giudice Maria Ivana Cardillo.
A denunciarci sempre Torrisi in compagnia dell'allora presidente SAC, l'agricoltore Sandro Gambuzza, che adesso dopo un giro a vuoto è tornato come consigliere semplice.
Gli articoli finiti sotto la lente del giudice erano decine e furono TUTTI ritenuti veri, continenti e di pubblica rilevanza.
Ora parliamo dell'ultima sentenza, ma intanto il solito doveroso e sentito ringraziamento.
All'avvocato Franz Sgroi, del Foro di Catania, che ancora una volta ci ha difeso vittoriosamente non soltanto con la indiscutibile professionalità, ma anche con il coraggio e la dirittura morale di persona integerrima che non si lascia lusingare da poterucoli pro tempore che meriterebbero ben altre sedi che quelle civili.
Grazie davvero di cuore, sappiamo bene che non è semplice ed occorrono spalle larghe per stare al mondo come si deve ed ancora una volta lo ha dimostrato.
Come sempre, ogni volta che le nostre ragioni trionfano, non tanto nel nostro interesse quanto dei nostri lettori sempre più sgomenti, il nostro pensiero grato va a tutti gli avvocati che difendono con eccezionale rigore il nostro dovere di raccontare le dinamiche del potere e, soprattutto, dei lettori/cittadini di conoscerle: per il penale gli avvocati Emanuele Fragalà e Dario Riccioli, nel civile anche l'avvocato Renata Saitta.
È importante darne atto, perché il livello delle intimidazioni è sempre crescente e sapere di poter contare su pool difensivi di questo livello, rende meno gravoso il compito che ci siamo dati e che alla fine, ormai in tante sentenze, è ampiamente riconosciuto: il giornalismo d'inchiesta.
E, veniamo all'ultima sentenza, perché è proprio da questo assunto, dal riconosciuto ruolo del giornalismo d'inchiesta, che il Giudice Angelo Pappalardo ha analizzato gli atti della causa ed ha sentenziato che gli articoli di Sudpress sulla SAC raccontano TUTTI cose vere, in maniera continente e di assoluta rilevanza pubblica.
Scrive il Giudice Pappalardo: "Va innanzi tutto premesso che l’attività posta in essere nel caso di specie dai convenuti va inquadrata nell’ambito del c.d. “giornalismo d’inchiesta”, il quale – secondo consolidato e anche di recente ribadito insegnamento della giurisprudenza di legittimità – “(...) rappresenta una particolare forma di esercizio del diritto di cronaca, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., caratterizzato proprio dal fatto che l'acquisizione della notizia avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne; non è dunque mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni fornite da un soggetto terzo, che si dichiara informato dei fatti (...)” (Cass. Civ. 03/11/2023 n. 30522)."
E ancora, spiega il Giudice che “il giornalismo di inchiesta e di denuncia è una species del più ampio genus dell'attività di informazione, che si caratterizza per combinare la cronaca e la critica.”
E riporta quanto sancito dalla Suprema Corte: "in questa prospettiva, è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili” (per tutte, Cass. Civ. 11/07/2023 n. 19611).
Orbene, alla luce di tali principi giurisprudenziali, deve ritenersi come gli scritti giornalistici contestati in questa sede ed al vaglio di questo decidente abbiano rispettato tutti e tre i criteri di verità, pertinenza e continenza."
Il Giudice Pappalardo accerta poi che nel nostro lavoro d'inchiesta abbiamo "attinto a fonti attendibili, costituite dalla documentazione pubblicata sul proprio sito dalla stessa SAC, sicchè non può essergli imputata alcuna negligenza nel rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, nonché del canone della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e nella valutazione della loro attendibilità.
In conclusione, appare certamente rispettato il canone della “verità”, laddove si consideri che, secondo quanto chiarito dalla Corte di legittimità, “la verità – quale scriminante del diritto di cronaca – non deve necessariamente essere oggettiva, bensì anche solo “putativa”, purchè sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca” (in tal senso, Cass. Civ. 27/01/2023 n. 2511), come si appalesa essere avvenuto nel caso di specie."
Peraltro, rincara il Giudice “Si tratta, quindi, di circostanze veritiere e plausibili, tanto è vero che hanno destato l’attenzione anche dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, con la conseguenza che già sotto tale profilo appare rispettato il canone della “verità”.
In ordine agli altri due requisiti, sentenzia il Giudice Pappalardo: "Altrettanto rispettati appaiono i canoni della pertinenza e della continenza. Quanto al primo, ove per “pertinenza” è da intendersi “l’interesse pubblico all’informazione” (così, Cass. Civ. 27/01/2023 n. 2511), non appare dubbia l’esistenza di un interesse della collettività alla conoscenza di notizie che riguardano una società a partecipazione pubblica, quale la SAC, che gestisce importanti aeroporti.
Infine, quanto al requisito della continenza, ossia “la forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti”, anche in tal caso risulta essere stato rispettato.
Invero, in nessuno degli articoli di stampa censurati appare adottato un linguaggio inappropriato."
“In definitiva, - conclude il Giudice -sussiste ne caso di specie la scriminante del diritto di cronaca, risultando integrati tutti e tre i requisiti richiesti dalla Corte di legittimità al fine di escludere la lesione del diritto all’onore e alla reputazione in sede civile, così come ha peraltro rilevato il GIP anche in sede penale, con il decreto di archiviazione della notizia di reato, con le cui motivazioni si concorda pienamente.”
E arriva la sentenza:
E quindi, considerato che ormai più giudici delle sezioni penali e civili risultano assolutamente concordi sulla veridicità, continenza e pubblica rilevanza di quanto pubblichiamo, condannando anche alle spese chi continua ad utilizzare denaro pubblico per tentare di impedirci di raccontare quello che combinano, a noi non resta che riproporre la domanda iniziale:
Ma se è tutto vero quello che scriviamo, com'è possibile che…
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Nella denuncia hanno sostenuto che "gli atti erano stati secretati per tutelare il processo di privatizzazione in virtù del principio di libera concorrenza."
E noi ridiamo!