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Porto di Catania, ancora un appalto sanzionato dal TAR: Autorità Portuale condannata a spese e risarcimento.

19-02-2024 05:30

Pierluigi Di Rosa

Cronaca, Focus, Laterale,

Porto di Catania, ancora un appalto sanzionato dal TAR: Autorità Portuale condannata a spese e risarcimento. Ma insomma...

Ma insomma...

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Altra pesante sentenza dei giudici amministrativi che hanno sanzionato ancora una volta la gestione dell'Autorità Portuale della Sicilia Orientale che gestisce i porti di Catania, Augusta e Pozzallo.

 

Abbiamo già raccontato quanto sta accadendo intorno al mega affidamento da centinaia di milioni di euro per 25 anni di tutti i servizi del porto, attraverso una procedura di project financing che sta suscitando importanti perplessità.

 

Come abbiamo scritto di altro appalto altrettanto sanzionato: basta scorrere gli articoli in calce e ci si fa un'idea.

 

Adesso sotto la lente un altro appalto, già svolto nel 2023 e quindi dichiarato illegittimo “a posteriori” dai giudici amministrativi, quando cioè non si è potuto far altro che condannare l'amministrazione del porto a risarcimento e spese legali.

 

Certo, le motivazioni addotte dai giudici lasciano ancora più perplessi se è vero che si tratta di illegittimità macroscopiche, che violano l'abc del codice degli appalti, cosa che risulta ancora più beffarda se si considera il livello degli stipendi e premi riconosciuti ai dirigenti di queste “autorità”: ci siamo occupati anche di questo.

 

L'appalto finito stavolta sotto la lente dei giudici riguarda il “servizio di selezione, caratterizzazione, classificazione, rimozione, trasporto e smaltimento-recupero dei rifiuti speciali abbandonati nelle aree comuni del sedime del Porto di Catania.”

 

I dettagli, per gli appassionati, li trovate nella sentenza allegata come sempre in calce.

 

Sintetizziamo: in pratica l'Autorità portuale nel febbraio 2023 emana un bando per i servizi sopra descritti ed al quale partecipano due sole ditte.

L'appalto viene aggiudicato ad una ditta per un determinato importo, poco meno di 100 mila euro.

A termini scaduti e dopo l'avvenuta aggiudicazione, l'Autorità cambia il contenuto del servizio e chiede direttamente all'aggiudicataria di adeguare il prezzo offerto ad una quantità minore di lavori da svolgere.

Cosa che ovviamente non si può fare, considerata la tipologia di gara scelta dalla stazione appaltante.

 

Fatto sta che l'aggiudicataria si adegua alla richiesta dell'amministrazione ed effettua il servizio con le modifiche apportate.

 

Nasce un contenzioso con la seconda ditta che si vede cambiate le carte in tavola a giochi fatti.

E arriva la decisione del Tribunale Amministrativo ma, come detto, a servizio già eseguito e liquidato.


Ci si può limitare a segnalare quanto affermano i giudici: risultano violati i principi di imparzialità, di tutela dell’affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti, nonché il più generale principio dell’autovincolo, che impedisce la disapplicazione della disciplina di gara;  anche qualificando l’affidamento in questione come diretto puro o “comparativo” - ciò che non è - sarebbe in ogni caso preclusa alla stazione appaltante la facoltà di autorizzare, in spregio alla lex specialis, taluno dei concorrenti a presentare l’offerta oltre il termine perentorio; in ogni caso, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in quanto alla ricorrente non è stata concessa la possibilità di rimodulare l’offerta.”

 

E ancora: “la Sezione osserva quanto segue: come rilevato dalla ricorrente e chiarito dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 23/02/2021, n. 179): a) in tema di appalti pubblici ciò che caratterizza l'appalto a corpo è che il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile, che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite; b) tale somma risulta dal ribasso offerto dall'operatore economico sull'importo a base d'asta, sicché elemento essenziale è solo tale valore finale e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo; c) nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo pattuito in relazione ai servizi effettivamente eseguiti; d) il rischio di eventuali aumenti nella quantità rispetto a quella prevedibile sono posti a carico dell'appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale, così come il rischio inverso è posto a carico della stazione appaltante; e) nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell'opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione e il prezzo convenuto può - quindi - variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti, sicché il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie, in questo caso, ricade sull'ente appaltante, perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo.”

 

Per cui: E’ escluso, tuttavia, che, intervenuta l’aggiudicazione, si possa dar luogo, in punto di fatto, ad una nuova procedura riservata in via esclusiva ad un solo operatore (il precedente aggiudicatario) al fine di rideterminare il contenuto del servizio (cioè l’invito ad offrire della stazione appaltante) e, conseguentemente, l’offerta.”
 

Pertanto, scrivono ancora i giudici: "il Collegio ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre la revoca della precedente procedura, in ragione delle obiettive e significative sopravvenienze che già sono state menzionate, e procedere ad un nuovo affidamento concorrenziale."


 

E quindi i termini finali della sentenza: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: accoglie il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittima la determina del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale n. 13/23 in data 15 febbraio 2023; condanna l’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in favore della ricorrente, liquidato in complessivi € 3.236,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.”

 

Ma insomma… 


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