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Porto di Catania, altro pasticcio su altro appalto pesantemente bocciato dal TAR: ma che combina l'Autorità P

12-02-2024 05:30

Pierluigi Di Rosa

Cronaca, Focus, Laterale,

Porto di Catania, altro pasticcio su altro appalto pesantemente bocciato dal TAR: ma che combina l'Autorità Portuale?

E gli aggiudicatari annullati fanno parte del mega project che gli consegna il porto per 25 anni con un affaire da 300 milioni di euro...

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Adesso la questione della gestione dell'Autorità Portuale di Augusta e Catania si fa davvero delicata.

 

Mentre il porto è ancora quell'obbrobrio che conosciamo e denunciamo da anni, una specie di bolgia impraticabile degna del sesto mondo, e nel pieno delle polemiche e denunce collegate al mega affaire del project per i servizi generali di cui ci siamo già occupati più volte, ecco che scoppia un'altra grana non da poco.

 

L'oggetto è quello che potrebbe apparire un appalto minore, di circa 100 mila euro, per “l'affidamento del servizio per mesi sei oltre opzione contrattuale di ulteriori mesi sei, di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali e delle relative linee di battigia di competenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ai fini della sicurezza nell'ambito portuale  dei porti di Catania ed  Augusta”.

 

L'Autorità Portuale presieduta dall'Ing. Di Sarcina ha indetto una trattativa privata per i servizi di cui sopra invitando in data 8 settembre 2023 sei ditte.

 

All'invito hanno risposto solo in due: la Nortek, che ha proposto un ribasso sulla base d'asta di 96 mila euro dell1,33%, e l'ATI composta da Patania s.r.l. e La Portuale II soc. coop. a.r.l.  che hanno proposto un ribasso del…41,321%.

 

Quest'ultimo un ribasso tale che, secondo la conclusione cui giungono i giudici amministrativi, avrebbe dovuto far saltare sulla sedia la commissione di gara attivando la valutazione di anomalia, ed invece in data 6 ottobre 2023 il RUP  ha aggiudicato come nulla fosse.

 

Non è irrilevante segnalare che le società aggiudicatarie Patania s.r.l. e La Portuale II soc. coop. a.r.l fanno parte della compagine protagonista del mega project 25ennale  finito sotto più di una lente e la prima fa riferimento alla famiglia del Vice Sindaco di Augusta Tania Patania, che ha anche le deleghe per le politiche portuali e del mare: nessun conflitto d'interesse, ovviamente.

 

L'aggiudicazione è stata portata in tribunale dalla Nortex ed i giudici hanno approfondito la questione emanando una sentenza di ben 33 pagine che contengono diversi spunti di riflessione che dovrebbero provocare la giusta attenzione delle altre autorità competenti.

 

Non ultimo il sindaco metropolitano di Catania, che è rappresentato nel comitato di gestione dell'Autorità Portuale e, come gli ha chiesto il consiglio comunale, è probabile debba occuparsene con maggior senso di responsabilità di quanto accade all'interno del porto e dintorni.

Adesso vediamo questa sentenza, che come sempre alleghiamo in calce per chi volesse approfondirla.

 

In alcuni passaggi, nel bacchettare molto pesantemente il comportamento dell'Autorità Portuale di Catania ed Augusta, fissa dei principi in merito agli obblighi da parte delle stazioni appaltanti che dovrebbero essere scritti a caratteri cubitali in tutti gli Uffici Pubblici e nella varie partecipate.

 

Si legge: “nella procedura di affidamento oggetto del presente gravame emerge, ictu oculi, la presenza di taluni elementi che possono far legittimamente dubitare della ragionevolezza e logicità con cui l’Amministrazione resistente ha valutato l’offerta presentata dal R.T.I. aggiudicatario, escludendo ogni necessità di ricorrere al giudizio di anomalia.”

 

"Il Collegio ritiene che la natura del prezzo offerto in sede di gara dal R.T.I. “Patania-La Portuale”, con un ribasso del 41,321% rispetto all’importo della basa d’asta, avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione resistente a compiere gli accertamenti che la legge le consente in caso di offerte che “appaiano anormalmente basse”.

 

E anche, qui particolarmente pesante: “Il Collegio rileva che la scelta compiuta dall’Amministrazione resistente risulti inficiata da irragionevolezza e illogicità manifesta, risultando altresì sintomatica - atteso, come detto, il rilevante interesse pubblico perseguito con l’affidamento in oggetto - di un uso della discrezionalità tecnica distorto e contrario al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., determinando, pertanto, l'intervento caducatorio dell'Autorità giurisdizionale.”

 

La nuova formulazione del codice degli appalti è stata da molti interpretata come una sorta di “liberi tutti”, ampliando la discrezionalità delle stazioni appaltanti, i giudici, per fortuna, spiegano bene che in realtà sono aumentate le responsabilità ed anche il grado di attenzione e diligenza richiesti a pubblici funzionari:  

 

“Tale impostazione, - è scritto - del resto, risulta altresì coerente con la ratio che pervade il nuovo impianto codicistico adottato in materia di contratti pubblici con il suddetto d.lgs. n. 36/2023, il quale erge, tra i suoi capisaldi, il c.d. principio della fiducia, introdotto dall’art. 2 con il preciso fine di valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. Tale principio-guida amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile e delimita - con maggior forza rispetto al passato - il perimetro della discrezionalità amministrativa sottoposta al vaglio dell’Autorità giurisdizionale. Il Giudice, tuttavia, a fronte di scelte discrezionali dell’amministrazione che presentino, come nel caso di specie, macroscopici vizi di illegittimità, non può veder arretrare l’area del suo scrutinio, specie ove riconosca che la “fiducia” accordata alla scelta operata da una stazione appaltante tradisca l’interesse pubblico sotteso ad una gara.

 

Ripetiamo quanto scrivono i giudici: “Nel caso di specie …macroscopici vizi di illegittimità”; la “fiducia” accordata alla scelta operata da una stazione appaltante tradisca l’interesse pubblico : cosette da niente…

 

E ancora: Ogni stazione appaltante ha invero la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, senza tuttavia tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento.”

 

senza tuttavia tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara”: chiaro?

 

“Se è vero che, nell’impostazione del nuovo Codice dei contratti pubblici l’amministrazione è chiamata a compiere la scelta più “virtuosa”, assicurando il “miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, non può ritenersi che tale “miglior rapporto” sia stato raggiunto nella gara in oggetto, ove la stazione appaltante, addivenendo alla propria decisione di aggiudicare l’appalto in favore delle due società controinteressate sulla base di una valutazione che appare largamente basarsi sul maggior ribasso praticato dalla stessa, ha disatteso, irragionevolmente, ogni potenziale verifica in ordine ai presidi di qualità ed efficienza del servizio che quest’ultima è chiamata a svolgere, finendo per tradire la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere.”

 

Ripetiamo quello che scrivono i giudici, sintetizzando: "la stazione appaltante… ha disatteso, irragionevolmente, ogni potenziale verifica…. finendo per tradire la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere.” Chiaro anche questo?

 

E conclude: “Nel caso di specie, l’ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non può implicare, ad avviso del Collegio, che la stessa possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove quest’ultime, come si ritiene sia accaduto nella gara in oggetto, determino il rischio di non ottenere il miglior risultato possibile, e, quindi, di ledere l’interesse pubblico sotteso all’indizione di una procedura di affidamento.”

 

Tutto chiaro?


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