La volontà del Governo Meloni di eliminare il controllo concomitante della Corte dei Conti per tutti gli interventi, i piani e i programmi previsti dal PNRR suscita perplessità anche all’osservatore più benevolo.
Il controllo concomitante dalla Corte dei Conti, infatti, è finalizzato a mettere in luce eventuali gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo.
Esso è utile anche a far emergere rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi.
Si tratta, pertanto, di uno strumento pensato per coadiuvare l’opera della pubblica amministrazione e ricondurne l’operato al rispetto della legge e ai fondamentali canoni di efficienza, efficacia ed economicità qualora si manifestassero rilevanti deviazioni dai succitati parametri.
Con riguardo alle opere previste dal PNRR, poi, il controllo concomitante della Corte dei conti è preordinato dalla legge all’accelerazione degli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, cosicché appare davvero singolare affermare che la sua attuazione rappresenterebbe un ostacolo alla efficienza dell’azione amministrativa.
La prospettiva da cui prendere le mosse, pertanto, è quella di una leale collaborazione, fra amministrazioni pubbliche e Giudici contabili, finalizzata a raddrizzare in corsa tutte quelle attività che, a un esame intermedio della loro realizzazione, appaiono in ritardo sulla tabella di marcia o in procinto di evidenziare gravi irregolarità o inammissibili sprechi di denaro pubblico.
La Corte dei conti, inoltre, non ha alcun potere di arrestare l’iter procedurale della realizzazione delle opere, né ha facoltà di mutare le priorità dettate dalla politica, ma si limita a segnalare agli organi di vertice della pubblica amministrazione l’insufficienza dei risultati registrati affinché la correzione avvenga, in ogni caso, per mano della politica e della dirigenza amministrativa.
Non può esservi, in definitiva, alcun ingerenza della magistratura contabile nell’ambito della discrezionalità politica e amministrativa e ciò perché gli obiettivi, le opere e le azioni da realizzare (anche per il PNRR) sono individuati e selezionati dagli organi politici, i tempi assegnati per il completamento delle attività sono predefiniti dalla Politica negli atti legislativi e in quelli di programmazione indirizzati agli organi esecutivi, i parametri da rispettare (efficienza, efficacia, economicità, regole gestionali) si rinvengono nelle norme giuridiche che Governo e Parlamento hanno approvato e reso vigenti.
Con il controllo concomitante la Corte dei conti non interferisce in alcun modo con l’indirizzo definito dell’Esecutivo e del Legislativo, ma si limita a registrare se l’azione amministrativa e il denaro pubblico defluiscono ordinatamente lungo i canali previsti dalla legge o si disperdono, con grave danno per l’erario pubblico, in mille e irraggiungibili rivoli.
E’ questo che dà fastidio?
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