E ora?
Le incredibili e persino oltraggiose dichiarazioni, propalate dai protagonisti con esagerata spregiudicatezza su uno degli scandali più sciatti e grossolani che si potessero immaginare, quello dell'ormai famigerata e presunta partecipazione della regione siciliana al Festival di Cannes costata milioni di soldi pubblici, ha avuto una prima risposta giudiziaria.
Resta sullo sfondo, almeno per il momento, ogni valutazione di merito sulle 12 “fotografie” pagate 250 mila euro e che da sole meritano un'enciclopedia.
Sulla vicenda dell'ultimo affidamento diretto per l'edizione 2023 è accaduto, rendiamoci conto, che il sedicente fotografo nonché titolare della società anonima lussemburghese Absolute Blue beneficiaria degli affidamenti milionari diretti, ha presentato un ricorso al TAR di Palermo contro la decisione dell'attuale governo di revocargli, dopo l'esplosione dello scandalo sulla stampa, l'ultimo incarico da 3,7 milioni di euro per replicare quanto già brillantemente realizzato nel 2022.
In pratica, se dovesse essere accertata definitivamente l'assenza di qualsiasi “esclusività” in capo alla Absolute Blue in merito ai servizi pagati con milionate di soldi pubblici, cadrebbero i presupposti per gli affidamenti diretti e sarebbero guai seri. Molto seri.
Ed è esattamente quello che emerge dalla sentenza del TAR di Palermo che si è pronunciato. Eccome.
Abbiamo voluto attendere di poter proporre ai lettori la sentenza integrale, come facciamo di solito.
E la sentenza non lascia adito a dubbi, tanto che sono gli stessi giudici amministrativi a disporre la trasmissione degli atti alle procure penali e contabili per le indagini di competenza.
Nella sentenza, pubblicata lo scorso 9 marzo, si legge: “Il presente ricorso verte sull’impugnazione del provvedimento con il quale l’Amministrazione regionale ha ritirato in autotutela l’aggiudicazione alla ricorrente dei servizi connessi a “Casa Sicilia ed eventi (Cannes)”, in quanto avvenuta senza gara nonostante non sussistessero i requisiti eccezionali che autorizzano tale procedura, individuati dall’art. 63, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016.”
E ancora: "i presupposti giustificativi dell’aggiudicazione senza bando vanno interpretati restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza (Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2019, n. 3983).
Ne consegue che, ove l’Amministrazione medesima riscontri la mancanza dei suddetti requisiti, il ritiro in autotutela dell’aggiudicazione non può che considerarsi un atto dovuto, tenuto conto della palese illegittimità della stessa, in quanto intervenuta in violazione dei principi innervanti la disciplina degli appalti pubblici (su tutti, quello della concorrenza).
La questione che si pone nel presente giudizio è, pertanto, se nel caso di specie possano o meno ritenersi sussistenti i visti presupposti per l’aggiudicazione senza gara e se, più in particolare, la partecipazione della ricorrente avrebbe potuto condurre all’emanazione di un provvedimento di diverso tenore, tenuto conto anche del disposto di cui all’art. 21-octies, co. 2, L. n. 241/1990.
I suddetti presupposti non possono dirsi sussistenti nell’odierna fattispecie.
La società ricorrente non ha, infatti, dimostrato di essere titolare di diritti di esclusiva con riguardo all’hotel Majestic (all’interno del quale avrebbe dovuto realizzarsi l’evento “Casa Sicilia”).
Al riguardo, non è dirimente la dichiarazione del Direttore degli eventi speciali del menzionato hotel (cfr. all. 39 di parte ricorrente), da cui – al di là di una non meglio specificata “relazione esclusiva” della ricorrente con l’hotel Majestic (non comprovata da alcun contratto di esclusiva versato in atti) – emerge, piuttosto, che i diritti di esclusiva connessi all’evento “Sicily, Women and Cinema 2023” discendono dai contratti stipulati con la ricorrente il 22 dicembre 2022, dunque in epoca successiva all’aggiudicazione dei servizi connessi al succitato evento e alla stipula del relativo contratto, entrambe intervenute il 20 dicembre 2022 (cfr. il D.D.G. n. 3765/S9, in atti). "
Tra l'altro: “emerge anche che la ricorrente avrebbe «pre-bloccato» il Salon Croisette e il Salon Dinard dell’albergo, senza tuttavia specificare in base a quale accordo fosse stata effettuata quella che, comunque, appare una semplice prenotazione;”
E poi: "Peraltro, anche volendo ammettere che un qualche rapporto di esclusiva tra la ricorrente e l’hotel Majestic vi fosse stato (cosa che, come detto, non emerge dagli atti di causa), l’Amministrazione regionale avrebbe, comunque, dovuto vagliare l’esistenza di «soluzioni alternative ragionevoli», al fine di dimostrare che, nel caso di specie, sarebbe stato necessario realizzare l’evento “Casa Sicilia” proprio in quell’hotel e non, per esempio, in altro luogo limitrofo e con caratteristiche analoghe, sempre in concomitanza con il festival del cinema di Cannes. Dimostrazione che è, in ogni caso, del tutto mancata nel caso di specie.
Per le superiori ragioni non può fondatamente sostenersi la legittimità dell’aggiudicazione a suo tempo disposta dall’Amministrazione regionale alla società ricorrente con riguardo ai servizi connessi a “Casa Sicilia”, con conseguente inutilità della partecipazione procedimentale della società ricorrente.
Al di là di tali – dirimenti – considerazioni, possono ad abundantiam ritenersi condivisibili le osservazioni svolte dall’avvocatura regionale nella propria relazione, con riguardo al fatto che la “recommandation” del direttore del partenariato del Festival di Cannes abbia dato atto dell’assenza di qualunque contratto commerciale con la società ricorrente.
Donde, l’infondatezza del motivo di ricorso."
Come leggiamo, la Absolute Blue è stata anche condannata a pagare le spese.
In calce proponiamo la sentenza del TAR integralmente, ma prima ricordiamo la ricostruzione della vicenda nella versione di Manlio Messina, l'ex assessore regionale al Turismo che diede l'indirizzo politico per la brillante operazione ed attuale vice capogruppo vicario alla Camera del partito di Giorgia Meloni, il/la premier,
Nel corso di una memorabile intervista condotta da Luca Ciliberti su Antenna Sicilia, Messina superava ogni immaginazione, non solo affermando l'esclusività dei diritti di questa Absolute Blue ma arrivando addirittura più che rocambolescamente ad imputare la responsabilità della vicenda niente meno che al presidente Schifani (lintervista integrale sul canale di Lasiciliaweb):
Ovviamente, la sentenza del TAR di Palermo smentisce clamorosamente la versione dell'ex assessore e adesso apre scenari che meritano un'accelerazione, a partire dalle risposte dovute alle tre interrogazioni parlamentari già depositate all'Assemblea Regionale Siciliana.
Ed ecco la sentenza del TAR:
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