Era novembre 2010 quando SUD denunciava una vicenda clamorosa. Prendendo visione dei compiti relativi al concorso interno al Comune di Catania per istruttore direttivo cat. D1 emergeva una chiara alterazione delle regolari procedure di correzione degli elaborati. Un concorso “truccato” dove si evincevano grossi dubbi sulla trasparenza ed imparzialità della Commissione esaminatrice, presieduta dall’ing. Salvatore Troia.
Dopo il rigetto del ricorso al T.A.R sezione di Catania, si è aperto il procedimento penale. Al rinvio della prima udienza avvenuto il 6/12/2011 è seguito l’effettivo avvio, attraverso l’udienza preliminare svoltasi nella giornata del 31/01/2012 presso il tribunale di Catania.
Il concorso in questione era stato bandito dal Comune di Catania nel lontano 2002 (dall’allora assessore al personale Raffaele Lombardo) è formalmente avviato il 10/12/2004 a pochi mesi dalla successive elezioni. Prevedeva la copertura di 89 posti per un avanzamento verticale alla qualifica di istruttore direttivo. Dopo la presa visione dei compiti con le relative correzioni, emersero agli occhi di diversi partecipanti le chiare anomalie. Inizia quindi nel 2005 la vicenda tra le aule giudiziarie avviata tramite il ricorso al T.A.R di Catania dove si chiedeva la sospensione dell’efficacia degli esiti del concorso, poiché erano evidenti le troppe incongruenze. Tra gli esempi basta citare qualche elaborato visionato:
- ELABORATO 115 Il “computo metrico”, uno dei tre fattori di valutazione, ottiene 5 punti. Ma il punteggio all’improvviso viene aumentato sino ad arrivare ad 8 e superare il limite di 24 punti totali. In questo modo per l’autore è possibile vincere il concorso.
- ELABORATO 127 Il voto del compito chiamato “provvedimento” passa da 9 a 10 anche se si legge che “manca approvazione bando e indizione gara”. Il compito “tecnico” non riceve voto né giudizio tecnico, ma il candidato vince ugualmente.
- ELABORATO 111 Il computo metrico è pieno di punti interrogativi, ma il candidato riceve un bel 9 e come giudizio sopra il voto c’è scritto “manca relazione” e sotto “e zitto!” come se il commissario valutatore conoscesse l’autore del compito e gli mandasse direttamente un messaggio.
La presa visione di questi documenti, portò il presidente/relatore della 4^ sezione del T.A.R Biagio Campanella a trasmettere gli atti. considerati i fatti esposti presumendo dei possibili illeciti penali alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania. Tuttavia lo stesso ricorso veniva tolto alla 4^ sezione per essere passato alla 2^ sezione. La stessa sezione che alla fine ha deciso di rigettare il ricorso. Una sentenza quantomai anomala in particolare se rapportata agli atti stessi. Risulta infatti discutibile la posizione di Salvatore Troia, ingegnere e presidente della commissione giudicatrice del concorso, che però non era un funzionario facente parte dell’organico dell’Amministrazione comunale, ma era appunto un dirigente incaricato. Il suo mandato scadeva proprio durante le fasi cruciali del concorso ( 31 dicembre 2004), mandato poi formalmente rinnovato ma a partire dal 21 gennaio 2005.
Nel pieno svolgimento del concorso quindi proprio la carica principale della commissione giudicatrice rimase formalmente vacante, creando di fatto la nullità degli atti ugualmente prodotti in quel periodo. Alle sviste si è aggiunta anche la beffa, tra le frasi del dispositivo della sentenza si legge: “Resta salva la possibilità per l’Amministrazione, sussistendone i presupposti, di adottare provvedimenti di autotutela anche nei confronti di altri concorrenti”. L’amministrazione com’è facilmente deducibile non ha preso nessun provvedimento continuando ad elargire, di fatto, stipendi non dovuti, stesso discorso per chi nel frattempo andrà o è andato in pensione.
Il procedimento riprenderà il 06 marzo 2012, nella speranza che in questa oscura vicenda finalmente la legge possa far valere i suoi principi, attraverso chi ha il difficile compito di farla rispettare, rendendola davvero UGUALE PER TUTTI.
Dario De Luca


























Questa storia è clamorosa …
Sono andato a vedere questa sentenza ed ho notato questo:
“Il rapporto di lavoro del presidente della commissione esaminatrice si sarebbe risolto nel dicembre 2004, ed il comune «…provvedeva a riconfermarlo solo dopo un mese…» (ricorso, pagina 9); in tale lasso di tempo la commissione avrebbe operato «.. con un componente privo di legittimazione…»”.
Questo era un motivo del ricorso ed i giudici hanno sentenziato questo:
“dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 21 gennaio 2005, con cui è stato prorogato al Presidente della commissione, sino al 31 dicembre 2005, l’incarico dirigenziale originariamente attribuitogli fino al 31 dicembre 2004, risulta che l’incarico è stato prorogato con decorrenza dal 1 gennaio 2005.”
questo risulta completamente FALSO in quanto non esistono incarichi retroattivi e la citata Delibera n. 45 rinnova il contratto del presidente della commissione a far data del 21/02/2005 rendendo così nulli tutti gli atti, fra cui il verbale dove venivano stabiliti i criteri di valutazione, prodotti nel lasso di tempo che va dal 01/01/2005 al 21/01/2005.
E’ stata solo una svista dei giudici?
A pensare male si fa peccato, ma si azzecca.
ma scusate…! io ho letto la sentenza tanto criticata, ma ha accolto il ricorso di chi ha subito l’anomala correzione dei compiti, stabilendo che i compiti dei ricorrenti debbano essere corretti nuovamente, ma chi ha vinto come mai non chiede la esecuzione della sentenza??
di quale sentenza anomala state parlando, mi pare che si sia andati un pò oltre!!!!
leggi bene la sentenza.
1)come ho detto nel mio commento delle 16.09 i giudici non hanno “visto” la data di reincarico nella delibera di reincarico n. 45;
2) solo ad uno dei ricorrenti è stato accolto parzialmente il ricorso, nel senso che gli avrebbero dovuto ricalcolare il voto nel compito scritto ed eventualmente dopo avrebbe dovuto affrontare gli orali (pensa tu con quale stato d’animo e come sarebbe stato accolto dalla commissione esaminatrice):
3) il ricorso era stato fatto per l’annullamento di tutta la procedura concorsuale, viste le evidenti e macroscopiche parzialità dimostrate dalla commissione. Uno per tutti: un candidato non aveva neppure superato la prova scritta ma è risultato vincitore del concorso(!!!);
4)secondo te per quale motivo il presidente Campanella (quello a cui hanno tolto la causa)ha trasmesso tutti gli atti alla Procura della repubblica?
dimenticavo,
perchè nella sentenza viene dichiarato che l’incarico al presidente della commissione esaminatrice era stato rinnovato a partire dal 01.01.2005, mentre la delibera che rinnovava l’incarico partiva dal 21.01.2005?
è perchè un tribunale non riesce ad annullare un concorso neppure se vede tra i commenti fatti dalla commissione esaminatrice in uno degli elaborati “9 e zitto!!!”?
(i punti esclamativi fanno parte del commento).
leggi bene la sentenza
1) il ricorso tendeva ad annullare l’intero concorso, considerte tutte le correzioni di voti ((al rialzo per i vincitori ed al ribasso per i non vincitori):
2) solo ad uno dei ricorrenti viene accolto parte del ricorso e cioè gli viene riconosciuto che il compito dove essere rivalutato, ma questo candidato, anche se superasse lo scritto, poi lo attenderebbe l’orale (puoi immaginare con quale spirito possa affrontarlo);
3) secondo te perchè il Presidente Campanella ha trasmesso tutto alla Procura della Repubblica? e perchè presso la Procura della Repubblica si è aperto un processo penale?
Tu considerate tutte queste circostanze ritieni normale la sentenza?
Niente siamo messi male davvero
Ma se è vero quanto afferma flavio “si è proprio così” non sarebbe giusto che i magistrati rispondessero seriamente e dico seriamente sul loro operato?
Continuate ad aggiornarci su questa VERGOGNA perchè tutta la stampa VUOLE COPRIRE LA COSA
Forse non ho capito bene, il giudice della quarta sezione del TAR rileva la macroscopicità delle alterazioni ad atti pubblici e trasmette tutto alla procura della Repubblica (chi era il procuratore capo?) e poi la questione passa alla seconda sezione del TAR (perchè?) che non ci trova nulla di strano e rigetta i ricorsi? E’ così?
Si è proprio così
Allora è proprio vero che questa specie di città andrebbe bombardata
Non ho parole
Il concorso di cui si parla è comunque radicalmente illegittimo, perché almeno sin dal 1999 è ampiamente notorio, in quanto definitivamente acclarato dalla Corte Costituzionale, che le cosiddette “progressioni verticali” (ossia i concorsi interni riservati ai dipendenti) sono violative del principio del pubblico concorso (artt. 51, 97 Cost.).
In particolare, i “concorsi interni”, e a prescindere dalla denominazione attribuita, sono violativi dell’art. 24 del D.lgs. n. 150/2009, dell’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. dell’art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 91, comma 3 del D.lgs n. 267/2000, stante la palese violazione del principio del pubblico concorso (aperto all’esterno) obbligatorio per l’accesso ai pubblici uffici, trattandosi in ogni modo di “nuovi posti” a concorso (cfr., tra le tante, Sentenze Corte Cost. n. 333/1993, n. 313/1994, n. 320/1997, n. 1 del 1999, n. 194/2002, n. 373/2002, n. 34/2004; si vedano anche Cons. Stato, n. 348/2008; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, n. 2074/2005; C.G.A.R.S., n. 251/2008).
In effetti non si comprende come mai il TAR non abbia annullato il concorso, ma bisogna conoscere i dettagli perché potrebbero essere intervenute questioni preliminari e/pregiudiziali (ossia vizi di forma nell’instaurazione dei ricorsi) perché pare difficile che l’organo di giustizia amministativa si sia espresso positivamente nel merito di tale fattispecie, dato che ha peraltro (opportunamente e doverosamente) trasmesso gli atti alla procura della repubblica essendo evidenti possibili profili di illiceità penale.
Si segnala quale altro caso rilevante da seguire prossimamente il concorso per soli titoli bandito dalla provincia regionale di Catania nel 2010 per n. 12 tecnici cat. D1 (ex 7° livello), di cui la metà riservati ai dipendenti interni. Anche in questo caso si sono ravvisate anomalie, con mutamento dei criteri valutativi dei titoli in corso d’opera che hanno sovvertito la prima graduatoria emessa con la conseguenza che alcuni iniziali vincitori si sono visti retrocessi in posizione non utile.
Anche in questo caso pendono ad oggi oltre 7 ricorsi al TAR di Catania e non si escludono riflessi anche in sede penale.
non sono intervenute nè questioni preliminari, nè pregiudiziali, nè vizi di forma nell’instaurazione del ricorsio. Vai a vedere sul sito della giustizia amministrativa la sentenza n. 131/2011 TAR Catania.
Vedrai che questa sentenza è molto ANOMALA.
Al momento il sito del TAR non risponde, lo consulterò appena possibile, sono curioso di leggere questa sentenza, dato che pare che sia davvero molto anomala, se ne parla in rete, è assurdo che decidendo nel merito non abbiano annullato il concorso, è manifestamente illegittimo.
Così come anomalo il distoglimento dal collegio originario della causa.
Dirò di più.
E’ lo stesso collegio che si occupa del concorso per n. 12 posti tecnici cat. D1 alla provincia di catania per il quale pendono ben 8 ricorsi, e a circa un’anno dal deposito del primo della serie non è stata ancora fissata l’udienza pubblica.
Ed è lo stesso collegio che si occupa di un altro concorso per n. 4 posti tecnici cat. D1 alla provincia di ragusa, nel quale l’istanza sospensiva è stata incomprensibilmente respinta senza alcuna motivazione.
Questi sono solo i casi da me conosciuti, ma sorge il sospetto che ce ne siano altri, ed allora qui siamo di fronte ad una anomalia generalizzata, qui sembra che si tenda a “salvare” le illegittimità integrate dagli enti locali nei concorsi. Qui sorge il sospetto di pesanti inteferenze della politica.
Ci chiediamo, allora, se è normale che un presidente del TAR vada a rendere visita di cortesia ad un presidente della provincia, semmai sarebbe il secondo a doversi recare dal primo.
A quest’ultimo riguardo, il seguente link:
http://palermo.repubblica.it/dettaglio-news/16:28/3915589
Su questo sito trovi la sentenza del TAR di Catania. Leggendola capirai il perchè è stata tolta alla IV Sezione del Presidente Biagio Campanella ed è stata data alla II Sezione. Il colleggio di quest’ultima Sezione, come avrai la possibilità di constatare, ha fatto un vero e proprio MIRACOLO. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%202/2005/200501181/Provvedimenti/201100131_01.XML
Questa sentenza, peraltro recentissima, è lo specchio fedele dello stato in cui versa l’Italia, e soprattutto il meridione, oggi: nella sostanziale negazione dello stato di diritto perpetrata mediante una estremizzazione del formalismo giuridico che in questo caso raggiunge punte insuperabili, essendo evidente lo sforzo titanico e non condivisibile per salvare comunque l’operato della P.A.
Ciò deriva in parte dal retaggio di certi magistrati amministrativi più anziani che provengono dai ruoli della pubblica amministrazione e non hanno pertanto nè la formazione culturale e professionale nè la forma mentis di un giudice terzo, equidistante tanto dalla P.A. quanto dal cittadino che da tale P.A. assume essere stato danneggiato.
Per fortuna, le regole per il reclutamento dei magistrati amministrativi sono state a suo tempo modificate e garantiscono un reclutamento simile a quello che avviene per i magistrati ordinari (va ricordato che i magistrati amministrativi non appartengono all’ordine giudiziario autonomo ed indipendente, ma costituiscono una altra magistratura che dipende dall’amministrazione statale, in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Ad onor del vero, va detto che non sono certo rari i magistrati amministrativi di acclarata competenza ed indipendenza, ovviamente come in ogni categoria ci sono varie sfumature.
Tornando al caso in discussione, si può dire che bene ha fatto l’originario collegio ad inviare gli atti alla procura della repubblica, ma il collegio che ha deciso il ricorso, a mio parere, anche sulla scorta di ciò, non doveva neanche entrare nel merito e dichiarare inammissibile il ricorso per il motivo che la procedura concorsuale in questione è radicalmente illegittima per manifesta violazione del principio costituzionale del pubblico concorso come si è spiegato in precedente commento.
Comprendo che i concorrenti che hanno partecipato così come i ricorrenti non saranno d’accordo (e ovviamente, da loro punto di vista i ricorsi non potevano essere impostati per demolire interamente la procedura, e proprio da ciò origina la paradossalità della sentenza), ma la verità è che sono stati tutti presi in giro dall’amministrazione (soprattutto quelli a cui è stato verosimilmente fatto credere di essere stati “raccomandati” dal politico di turno).
Qui non ci sono vincitori ma solo sconfitti, perché nell’ambito del processo penale emergerà inevitabilmente la radicale nullità del concorso, a prescindere da condotte penalmente rilevanti riguardanti abusi e falsità in atti. Difatti, se l’amministrazione avesse voluto operare correttamente, avrebbe dovuto bandire un pubblico concorso (ossia aperto all’esterno), che come è noto può prevedere una riserva di posti (al max il 50%) per il personale interno che possegga i requisiti di accesso al concorso dall’esterno (titoli di studio ed eventuali abilitazioni professionali).